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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23339/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 19/05/2025. Dal testo emerge che il fatto contestato riguardava un apporto dell'imputato a una condotta estorsiva: la Corte territoriale aveva ricostruito puntualmente il momento in cui egli era intervenuto per supportare e finalizzare la richiesta estorsiva, il suo diretto contatto con i soggetti che avevano inizialmente veicolato la richiesta e la funzione di definizione/rafforzamento dell'azione criminosa. L'unico motivo di ricorso, per come formulato, è stato ritenuto non consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello; inoltre è stato considerato manifestamente infondato, poiché mirava a censurare vizi non emergenti dal testo della sentenza impugnata e a proporre una lettura alternativa del merito, preclusa in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo era una mera riproposizione di questioni già trattate in appello e, comunque, non evidenziava alcuna illogicità manifesta o violazione di legge nella motivazione della sentenza impugnata, che risultava invece chiara, approfondita e logicamente articolata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può limitarsi a reiterare doglianze già prospettate in appello né può sollecitare una nuova valutazione del merito, se la motivazione della sentenza impugnata è logicamente congrua e non presenta vizi rilevabili in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella mera riproposizione di doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il giudizio di legittimità non consente una rivalutazione del merito né l'accoglimento di una diversa lettura dei fatti proposta dal ricorrente, quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione chiara, completa e logicamente coerente.
  • La censura di vizio motivazionale è scrutinabile solo se il vizio emerge dalla sentenza impugnata; non è sufficiente prospettare una lettura alternativa degli elementi fattuali.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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