Cassazione Civile, Sentenza n. 12057/2022 del 13/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 736/2016 che aveva confermato la pronuncia di primo grado sul regolamento di confini: il Vicinanza impugnava per (1) presunta illegittimità della rimessione in termini del Di Giacomo dinanzi al Giudice di pace e omesso esame di fatto decisivo/nullità del procedimento (art. 360, comma 1, nn. 3,4,5 c.p.c. e artt. 319,320,327,294 c.p.c.), con riferimento all'ammissibilità della domanda riconvenzionale di regolamento dei confini; (2) errata valutazione delle prove e prevalenza delle mappe catastali sulla c.t.u., nonché errata qualificazione come tardiva della produzione del titolo di proprietà del Vicinanza (art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.; art. 115 e 345 c.p.c.; art. 950 c.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nei due motivi ritenendoli, rispettivamente, inammissibile/infondato e manifestamente infondato. In via preliminare ha però accolto l'eccezione di giudicato esterno: è emerso che una sentenza intervenuta successivamente (Corte d'appello di Salerno n.152/2020, divenuta irrevocabile) ha già dichiarato l'usucapione di una porzione di terreno (mq. 97,40 della particella 1892) a favore del Vicinanza, producendo giudicato soltanto su quella specifica statuizione. Perciò la Cassazione, pur rigettando il ricorso, ha cassato l'impugnata sentenza limitatamente alla parte interessata dagli effetti del giudicato esterno e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, per rideterminare il confine nella parte influenzata dall'usucapione e per decidere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3,4,5
Usata come parametro per sindacare in cassazione violazioni di legge, omesso esame di fatto decisivo e nullità; la Corte ha ritenuto i motivi formulati nei limiti di tale sindacato ma infondati o inammissibili.
Regola la rimessione in termini; la Corte ha ritenuto legittima la rimessione concessa dal Giudice di pace al Di Giacomo perché l'assenza alla prima udienza non era imputabile all'assistito, per cui la domanda riconvenzionale è risultata ammissibile.
Norme processuali richiamate nella censura: la Corte le ha valutate implicando che non sussisteva violazione da parte dei giudici di merito circa la regolare formazione e valutazione della prova e degli atti processuali relativi alla costituzione e alla rimessione in termini.
Richiamato nella doglianza in tema di onere della prova; la Corte ha comunque ritenuto che non sussistesse violazione di principi relativi alla prova tale da giustificare cassazione.
art. 345 c.p.c. (come modificato dalla legge n. 353/1990)
Norma sul procedimento per CTU e consulenza tecnica; la Corte ha ritenuto corretta la gestione della fase peritale da parte dei giudici di merito e ha escluso che l'uso delle mappe catastali al posto del titolo tardivamente prodotto costituisse vizi decisivi.
Riguarda le conseguenze delle preclusioni nella fase istruttoria; la Corte ha confermato che la produzione tardiva del titolo dopo la chiusura della fase istruttoria e dopo l'incarico al c.t.u. crea preclusione alla valutazione dello stesso ai fini dell'accertamento tecnico.
Consente l'uso delle mappe catastali nel processo di regolamento di confini quando i titoli sono difettanti, insufficienti o non prodotti nei termini; la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso alle mappe catastali poiché il titolo del Vicinanza era stato prodotto oltre i termini utili.
Massime di principio
- Un giudicato esterno (sentenza divenuta irrevocabile) è opponibile solo nella parte specifica che ha effettivamente deciso; non estende automaticamente la sua efficacia a tutte le statuizioni della controversia connessa.
- La rimessione in termini può essere legittimamente concessa quando l'assenza alla prima udienza non sia imputabile alla parte; la relativa eccezione deve essere tempestivamente sollevata nel processo successivo o rischia di risultare preclusa per tacita rinuncia.
- Se il titolo di proprietà viene prodotto tardivamente, dopo la chiusura della fase di ammissione delle prove e dopo l'affidamento dell'incarico al c.t.u., la produzione può essere considerata preclusa e il consulente dovrà basarsi sui documenti disponibili (compresi i catasti) secondo le regole dell'art. 950 c.c.
- In cause di regolamento di confini la c.t.u. e le risultanze peritali hanno valore centrale; le mappe catastali possono essere utilizzate dal giudice quando i titoli sono assenti o prodotti tardivamente.
- Le questioni processuali relative a nullità o inammissibilità di atti devono essere altrimenti tempestivamente dedotte: la mancata reiterazione in sede di riassunzione può essere interpretata come rinuncia implicita all'eccezione.
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