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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12057/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 736/2016 che aveva confermato la pronuncia di primo grado sul regolamento di confini: il Vicinanza impugnava per (1) presunta illegittimità della rimessione in termini del Di Giacomo dinanzi al Giudice di pace e omesso esame di fatto decisivo/nullità del procedimento (art. 360, comma 1, nn. 3,4,5 c.p.c. e artt. 319,320,327,294 c.p.c.), con riferimento all'ammissibilità della domanda riconvenzionale di regolamento dei confini; (2) errata valutazione delle prove e prevalenza delle mappe catastali sulla c.t.u., nonché errata qualificazione come tardiva della produzione del titolo di proprietà del Vicinanza (art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.; art. 115 e 345 c.p.c.; art. 950 c.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nei due motivi ritenendoli, rispettivamente, inammissibile/infondato e manifestamente infondato. In via preliminare ha però accolto l'eccezione di giudicato esterno: è emerso che una sentenza intervenuta successivamente (Corte d'appello di Salerno n.152/2020, divenuta irrevocabile) ha già dichiarato l'usucapione di una porzione di terreno (mq. 97,40 della particella 1892) a favore del Vicinanza, producendo giudicato soltanto su quella specifica statuizione. Perciò la Cassazione, pur rigettando il ricorso, ha cassato l'impugnata sentenza limitatamente alla parte interessata dagli effetti del giudicato esterno e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, per rideterminare il confine nella parte influenzata dall'usucapione e per decidere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3,4,5

    Usata come parametro per sindacare in cassazione violazioni di legge, omesso esame di fatto decisivo e nullità; la Corte ha ritenuto i motivi formulati nei limiti di tale sindacato ma infondati o inammissibili.

  • art. 294 c.p.c.

    Regola la rimessione in termini; la Corte ha ritenuto legittima la rimessione concessa dal Giudice di pace al Di Giacomo perché l'assenza alla prima udienza non era imputabile all'assistito, per cui la domanda riconvenzionale è risultata ammissibile.

  • artt. 319, 320, 327 c.p.c.

    Norme processuali richiamate nella censura: la Corte le ha valutate implicando che non sussisteva violazione da parte dei giudici di merito circa la regolare formazione e valutazione della prova e degli atti processuali relativi alla costituzione e alla rimessione in termini.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nella doglianza in tema di onere della prova; la Corte ha comunque ritenuto che non sussistesse violazione di principi relativi alla prova tale da giustificare cassazione.

  • art. 345 c.p.c. (come modificato dalla legge n. 353/1990)

    Norma sul procedimento per CTU e consulenza tecnica; la Corte ha ritenuto corretta la gestione della fase peritale da parte dei giudici di merito e ha escluso che l'uso delle mappe catastali al posto del titolo tardivamente prodotto costituisse vizi decisivi.

  • art. 186 c.p.c., comma 6

    Riguarda le conseguenze delle preclusioni nella fase istruttoria; la Corte ha confermato che la produzione tardiva del titolo dopo la chiusura della fase istruttoria e dopo l'incarico al c.t.u. crea preclusione alla valutazione dello stesso ai fini dell'accertamento tecnico.

  • art. 950 c.c.

    Consente l'uso delle mappe catastali nel processo di regolamento di confini quando i titoli sono difettanti, insufficienti o non prodotti nei termini; la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso alle mappe catastali poiché il titolo del Vicinanza era stato prodotto oltre i termini utili.

Massime di principio

  • Un giudicato esterno (sentenza divenuta irrevocabile) è opponibile solo nella parte specifica che ha effettivamente deciso; non estende automaticamente la sua efficacia a tutte le statuizioni della controversia connessa.
  • La rimessione in termini può essere legittimamente concessa quando l'assenza alla prima udienza non sia imputabile alla parte; la relativa eccezione deve essere tempestivamente sollevata nel processo successivo o rischia di risultare preclusa per tacita rinuncia.
  • Se il titolo di proprietà viene prodotto tardivamente, dopo la chiusura della fase di ammissione delle prove e dopo l'affidamento dell'incarico al c.t.u., la produzione può essere considerata preclusa e il consulente dovrà basarsi sui documenti disponibili (compresi i catasti) secondo le regole dell'art. 950 c.c.
  • In cause di regolamento di confini la c.t.u. e le risultanze peritali hanno valore centrale; le mappe catastali possono essere utilizzate dal giudice quando i titoli sono assenti o prodotti tardivamente.
  • Le questioni processuali relative a nullità o inammissibilità di atti devono essere altrimenti tempestivamente dedotte: la mancata reiterazione in sede di riassunzione può essere interpretata come rinuncia implicita all'eccezione.

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