Cassazione Civile, Sentenza n. 19287/2020 del 16/09/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso dell'IRPEF trattenuta sui redditi da pensione percepiti dal 2002 al 2005 sostenendo che, in base all'art. 8, lett. c) del d.P.R. n. 2083/1962, l'esenzione prevista per gli impiegati civili "internazionali" della NATO si applicasse anche al trattamento di quiescenza. Dopo il diniego implicito dell'Agenzia ha ottenuto accoglimento in primo grado, ma la Commissione tributaria regionale ha riformato accogliendo l'Agenzia, rilevando che l'esenzione è limitata agli emolumenti percepiti in costanza di rapporto di lavoro e che, cessato il rapporto, la pensione è fiscalmente trattata come le altre. In Cassazione sono stati denunciati vizi di violazione e falsa applicazione dell'art. 8 d.P.R. 2083/1962 e carenza di motivazione, inclusa l'omessa pronuncia sulla natura retributiva o pensionistica del trattamento NATO.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato un precedente di questa Corte (Sez. 5, sent. n. 705/2019) confermando il principio per cui le pensioni erogate in Italia ai dipendenti NATO sono soggette a IRPEF e che l'esenzione dell'art. 8, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 2083/1962 è norma speciale di stretta interpretazione applicabile solo agli stipendi e agli emolumenti percepiti in costanza del rapporto di lavoro. I motivi di censura sono stati ritenuti infondati. Per la novità della questione è stata disposta la compensazione delle spese processuali. È stata inoltre disposta l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
d.P.R. n.2083/1962
art. 8, comma 1, lett. c)
L'esenzione prevista riguarda gli stipendi e gli emolumenti percepiti dagli impiegati civili internazionali della NATO in costanza del rapporto di lavoro; non si estende al trattamento pensionistico una volta cessato il rapporto.
Disposizioni sulla legge in generale
Richiamate dal ricorrente ma non ritenute sufficienti a modificare l'interpretazione restrittiva dell'art. 8 del d.P.R. n.2083/1962 né a estendere l'esenzione alle pensioni.
Motivi di cassazione basati su violazione di norme e carenza/contraddittorietà della motivazione; la Corte li ha esaminati e li ha ritenuti infondati rispetto alla questione sostanziale dell'applicabilità dell'esenzione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 5, sent. n. 705 del 15/01/2019
Precedente conforme che stabilisce il principio che le pensioni erogate in Italia ai dipendenti NATO sono imponibili e che l'esenzione di cui all'art. 8 non trova applicazione alle pensioni.
Norma applicata per disporre l'ulteriore pagamento del contributo unificato da parte del ricorrente, essendo sussistenti i presupposti processuali.
Massime di principio
- Le esenzioni fiscali previste per i dipendenti di organismi internazionali sono interpretate in modo restrittivo e normalmente limitate alle somme corrisposte in costanza di rapporto di lavoro (stipendi/emolumenti), non estendendosi automaticamente a pensioni o trattamenti successivi alla cessazione del rapporto.
- Chi invoca un'esenzione tributaria deve dimostrare che la norma si applica espressamente alla fattispecie richiesta; i riferimenti generali alla natura del trattamento (retributiva vs pensionistica) devono essere affrontati e motivati dal giudice in caso di contestazione.
- La presenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale contrario rende difficile ottenere il riconoscimento dell'esenzione in sede di legittimità; la novità della questione può però giustificare misure processuali (es. compensazione delle spese).
- I vizi di motivazione in Cassazione devono essere specifici e dimostrabili: obiezioni generiche sull'omessa qualificazione del trattamento sono inefficaci se il principio di diritto richiamato è chiaro e applicabile alla fattispecie.
- In caso di soccombenza parziale o questioni nuove, il giudice può compensare le spese; inoltre, devono essere valutati gli obblighi relativi al contributo unificato nei successivi gradi di giudizio.
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