Cassazione Civile, Sentenza n. 19361/2020 del 17/09/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Palermo che aveva parzialmente accolto l'appello di Garlisi riformando la sentenza di primo grado sulla materia delle sanzioni (cumulo delle sanzioni ex art. 12 d.lgs. n. 472/1997) e aveva respinto altre doglianze. Il ricorrente deduceva sette motivi tra cui: omissione di sospensione del processo in attesa della definizione dell'accertamento pregiudicante (art. 295 c.p.c.), violazione del contraddittorio e della necessità del litisconsorzio con i soci destinatari di accertamenti, violazione del principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), violazioni degli obblighi di motivazione degli atti tributari (art. 7 legge 212/2000 e art. 42 DPR 600/1973) con riferimento al ricorso alla motivazione per relationem, violazione dell'obbligo informativo sulle ragioni dell'ispezione (art. 12 legge 212/2000), omissione di pronuncia su motivo relativo al mancato rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in quanto: 1) il primo motivo era inammissibile perché il ricorrente non aveva allegato nei giudizi di merito la pendenza dell'accertamento pregiudicante; 2) il secondo motivo era infondato poiché non sussiste litisconsorzio necessario tra socio e società nel giudizio di impugnazione dell'accertamento del socio; 3) il terzo motivo è infondato in quanto l'accertamento sulla società è antecedente e logicamente presupposto dell'accertamento sul socio; 4) i motivi relativi alla motivazione per relationem (quarto e quinto) sono infondati: la motivazione per relationem è ammissibile quando il documento richiamato è già noto al contribuente; 5) il motivo sull'informativa circa le ragioni dell'ispezione è infondato perché la violazione non determina automaticamente la nullità dell'atto salvo dimostrazione del concreto pregiudizio; 6) il motivo relativo al mancato rilascio del processo verbale di chiusura era inammissibile per mancata indicazione del pregiudizio; 7) la Corte ha condannato il ricorrente alle spese di giudizio e liquidato l'onorario. Il ricorso è stato quindi respinto e l'Agenzia delle Entrate è risultata soccombente nella cassazione.
Norme richiamate
Costituzione della Repubblica Italiana
Richiamata come parametro costituzionale sul giusto processo; la Corte ha rilevato che i profili dedotti non integrano violazione del principio alla luce delle mancata allegazione e del mancato pregiudizio dimostrato
Codice di procedura civile
Previsione della sospensione del processo in presenza di un accertamento pregiudicante; la Corte ha osservato che tale sospensione deve essere allegata e dedotta nei giudizi di merito per poter essere invocata
Codice di procedura civile
Obbligo del giudice di provvedere su tutte le questioni dedotte; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo per carenza di allegazione del concreto pregiudizio e per mancata specificazione dell'effetto offensivo
Codice di procedura civile
Richiamato in relazione a deduzioni processuali e connessione tra procedimenti; la Corte ha chiarito l'ordine logico tra accertamento della società e accertamento sul socio
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Art. 7: obbligo di motivazione e allegazione dei documenti richiamati; la Corte ha affermato che non si applica l'obbligo di allegazione quando il contribuente ha già avuto integrale e legale conoscenza del documento, consentendo la motivazione per relationem. Art. 12 comma 2: obbligo informativo circa le ragioni dell'ispezione non produce automaticamente la nullità dell'atto se non è provato il concreto pregiudizio
Legge 7 agosto 1990, n. 241
Richiamata dalla CTR e dalla Corte quale norma che consente l'operazione di motivazione per relationem quando l'atto richiamato è stato reso disponibile all'interessato
DPR 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato con riferimento ai requisiti di motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia puntualizzato comparativamente le carenze della motivazione impugnata
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in relazione alle questioni processuali specifiche del contenzioso tributario; la Corte ha valutato la necessità di sospensione e condizioni di collegamento tra procedimenti
DPR 30 aprile 2002, n. 115
Norma procedurale richiamata per la determinazione del contributo unificato a carico del ricorrente in sede di legittimità
Massime di principio
- Per ottenere la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per un accertamento pregiudicante è necessario che la pendenza del procedimento sia stata allegata e dedotta nei giudizi di merito; dedurla per la prima volta in cassazione rende la questione inammissibile
- Nel contenzioso tributario tra socio e società non sussiste automaticamente un litisconsorzio necessario: l'accertamento alla società è logicamente e normalmente antecedente a quello sul socio
- La motivazione per relationem di un atto impositivo è ammissibile quando il documento richiamato sia già stato portato a conoscenza, in forma integrale e legale, del contribuente; in tal caso l'obbligo di allegazione previsto dall'art. 7 dello Statuto non si applica
- La violazione degli obblighi informativi (es. motivazione, avviso delle ragioni dell'ispezione, processo verbale di chiusura) non determina automaticamente la nullità dell'atto impositivo: il contribuente deve dimostrare il concreto pregiudizio derivante dall'irregolarità
- Le censure in cassazione devono essere supportate da un confronto puntuale tra i principi giurisprudenziali invocati e il contenuto dell'atto impugnato; affermazioni generiche o ritornelli giurisprudenziali, senza applicazione al caso concreto, sono inidonee
- La mancata pronuncia del giudice su un motivo è censurabile solo se risulta che il motivo sia stato effettivamente dedotto e rilevante; l'omessa indicazione del nesso di pregiudizio rende il motivo inammissibile
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