Cassazione Civile, Sentenza n. 19365/2020 del 17/09/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del diniego di autotutela avverso un avviso di rettifica IVA relativo all'anno 1978 (accertamento notificato il 12/6/1981), la cui legittimità era stata confermata con sentenza definitiva della Corte di Cassazione n. 2118 del 5/8/2008. Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria che aveva respinto la richiesta di riesame in autotutela; in cassazione ha dedotto due motivi: (i) violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per extra petita; (ii) omessa pronuncia e violazione di norme costituzionali e comunitarie (art. 136 e 137 Cost., artt. 10, 20, 249 Trattato UE) nonché mancato riconoscimento degli effetti favorevoli della sentenza della CGUE "Ecotrade".
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato poiché la CTR aveva correttamente ricostruito i fatti e non aveva pronunciato extra petita. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile/privio di collegamento con la ratio decidendi: l'autotutela non può essere usata per ottenere il riesame di questioni ormai definite con sentenza definitiva e il sindacato giurisdizionale sul diniego di autotutela è limitato a profili di illegittimità relativi a ragioni di rilevante interesse generale, non alla ricostruzione del merito tributario. Non essendo emerso alcun interesse generale alla rimozione dell'atto, la richiesta è stata respinta. Condanna alle spese a carico del ricorrente (liquidate in euro 1.400,00 oltre spese prenotate a debito) e rilevata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del DPR n. 115/2002 art. 13.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Valutato in relazione a presunte decisioni extra petita: la CTR è stata ritenuta aver rispettato la causa petendi e non aver deciso oltre le richieste del ricorrente.
art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4
Richiamato dal ricorrente per censurare violazione dell'art. 112 c.p.c.; la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché non provato il vizio di decisione ultra o extra petita.
art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3
Invocato in relazione a presunte violazioni di norme costituzionali e comunitarie; il motivo è stato considerato inammissibile per mancanza di collegamento con la ratio decidendi.
art. 136 Cost.
Richiamato dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto che la generica doglianza costituzionale non fosse idonea a giustificare il riesame in autotutela di atti definitivamente decisi.
art. 137 Cost.
Analogamente richiamato senza efficacia: le questioni costituzionali generiche non consentono di forzare il giudizio sull'autotutela amministrativa.
artt. 10, 20, 249 Trattato UE
Invocate per sostenere profili di diritto europeo; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non idonee a fondare un sindacato sul diniego di autotutela in assenza di rilevante interesse generale.
art. 234 Trattato CE (ora art. 267 TFUE)
Il ricorrente aveva chiesto la rimessione alla Corte di Giustizia; la Corte ha comunque rigettato il ricorso, non procedendo a rimessione per mancata rilevanza rispetto alla decisione di merito sulla autotutela.
DPR n. 115/2002 art. 13 comma 1 quater e comma 1 bis
Applicato in materia di contributo unificato: la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo (raddoppio) dovuto dal ricorrente.
Giurisprudenza CGUE: sentenza "Ecotrade"
Richiamata dal ricorrente come favorevole, ma la Corte ha ritenuto che l'eventuale applicazione della pronuncia europea non autorizzasse il riesame in autotutela di un atto ormai definitivo senza mostrare ragioni di interesse generale.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 5 Ord. n. 7616/2018; Ord. n. 4937/2019)
Richiamata dalla Corte per affermare il principio consolidato secondo cui il sindacato giurisdizionale sul diniego di autotutela è limitato ai profili di illegittimità correlati a rilevante interesse generale e non alla rinnovazione del merito tributario.
Massime di principio
- La domanda di autotutela non può servire da strumento per riaprire giudizi definitivamente decisi: se l'atto impugnato è ormai definitivo e tutte le vie giurisdizionali sono state esperite e respinte, l'autotutela non sostituisce i rimedi giurisdizionali.
- Il sindacato giurisdizionale sul diniego di autotutela è limitato a verificare eventuali profili di illegittimità del rifiuto connessi a ragioni di rilevante interesse generale; non è consentito riesaminare la fondatezza della pretesa tributaria.
- Doglianze costituzionali o comunitarie di carattere generico non sono sufficienti per ottenere il riesame in autotutela: occorre dimostrare la specifica incidenza della questione sulla legittimità del diniego e l'esistenza di un interesse generale rilevante.
- Ai fini di censurare una decisione per extra petita è necessario dimostrare che il giudice abbia effettivamente deciso oltre le domande e i temi oggetto del processo; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Se si invoca una pronuncia della Corte di Giustizia UE per ottenere effetti favorevoli, bisogna dimostrare la rilevanza diretta e immediata della pronuncia sul caso concreto e che ciò giustifichi il riesame amministrativo o giurisdizionale.
- In caso di soccombenza in Cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese e, nei procedimenti tributari, può operare il raddoppio del contributo unificato secondo la normativa vigente (DPR 115/2002 art. 13).
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