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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19286/2020 del 16/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento che ha disconosciuto la deducibilità di una minusvalenza (pari a €9.070.000) realizzata dalla cessione nel 2004 della partecipazione nella francese Bricard S.A. L'Ufficio sosteneva che la svalutazione effettuata nel 2003 era dovuta alla distribuzione di utili da parte della partecipata, utili per il 95% esenti ai sensi dell'art. 96-bis Tuir (testo anteriore al 2003), e che quindi la quota di minusvalenza corrispondente a tale distribuzione fosse indeducibile ai sensi del comma 5 dell'art. 96-bis. La contribuente invece deduceva che la svalutazione fosse collegata a rischi ambientali e che, in ogni caso, la disposizione transitoria (art. 4, comma 1, lett. d) d.lgs. 344/2003) consentisse la deducibilità della svalutazione ripresa a tassazione nel 2003 se realizzata entro il secondo periodo d'imposta successivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Cisa S.p.A., confermando la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto provata la causa della svalutazione: la distribuzione di dividendi derivanti dalla vendita di un immobile della partecipata. La Corte ha stabilito che il comma 5 dell'art. 96-bis Tuir rende indeducibili le minusvalenze "determinatesi per effetto della distribuzione degli utili" esenti, anche quando gli utili siano prodotti dopo l'acquisizione della partecipazione se derivano dalla cessione di beni che erano già nel patrimonio della partecipata all'atto dell'acquisto. Ha inoltre escluso l'applicabilità della disposizione transitoria dell'art. 4, comma 1, lett. d) d.lgs. 344/2003 alle minusvalenze già assoggettate a indeducibilità ex art. 96-bis, comma 5, in quanto la ratio della norma transitoria era diversa (evitare penalizzazioni temporanee per svalutazioni che la disciplina previgente rendeva fiscalmente rilevanti). La Corte ha altresì ritenuto inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Quanto alle sanzioni, ha respinto la richiesta di disapplicazione per incertezza normativa (inammissibile in Cassazione se non dedotta precedentemente) ma ha riconosciuto l'applicazione dello ius superveniens riducendo il minimo edittale della sanzione dall'originario 100% al 90%.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - art. 96-bis

    "Gli utili distribuiti ... non concorrono alla formazione del reddito ... per il 95 per cento"; "le minusvalenze non sono deducibili per la quota eventualmente determinatasi per effetto della distribuzione degli utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del presente articolo"

    La Corte interpreta il comma 5 come disposizione che rende indeducibili le minusvalenze nella misura in cui esse si siano determinate a causa della distribuzione di utili esenti ai sensi del comma 1; tale indeducibilità si applica anche quando gli utili siano stati prodotti dopo l'acquisto della partecipazione se derivano da beni presenti nel patrimonio della partecipata al momento dell'acquisto.

  • D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 - art. 4, comma 1, lett. d)

    "le svalutazioni ... riprese a tassazione ... sono deducibili se realizzate entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003"

    La norma transitoria mira a consentire temporaneamente la deducibilità di svalutazioni riprese a tassazione nei due esercizi precedenti l'entrata in vigore della participation exemption; non si applica alle minusvalenze che erano già assolutamente indeducibili ai sensi dell'art. 96-bis, comma 5.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - artt. 61 e 66

    riferimenti alle regole di determinazione del valore minimo delle partecipazioni e alle minusvalenze da realizzo

    Queste norme disciplinano il trattamento fiscale delle svalutazioni e delle minusvalenze delle partecipazioni; la Corte osserva che, anche se il confronto tra patrimonio netto iniziale e finale è la regola, l'indeducibilità prevista dall'art. 96-bis, comma 5, opera indipendentemente da calcoli di valore minimo quando la causa della minusvalenza è la distribuzione di utili esenti.

  • Direttiva 90/435/CEE (Madre-Figlia) - art. 4, comma 2

    "Ogni Stato membro ha la facoltà di stipulare che ... minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia non siano deducibili"

    La facoltà conferita dalla direttiva giustifica la disciplina nazionale che esclude la deducibilità di minusvalenze derivanti da distribuzioni di utili esenti; la diversità di trattamento nella fase transitoria non è incompatibile con il diritto comunitario.

  • Trattato CE (TCE) - art. 12 (divieto di discriminazioni in base alla nazionalità) e art. 56 (libertà di circolazione dei capitali / richiamato)

    citati nella motivazione delle parti

    La Corte ha ritenuto che non sussista violazione dei principi TCE posti che la diversa disciplina previgente era consentita dalla normativa comunitaria e la disparità di trattamento riguarda categorie di utili soggette a regimi differenti, non una discriminazione fondata sulla nazionalità.

  • Articoli procedurali invocati (Cassazione) - art. 360 cod. proc. civ., art. 329 cod. proc. civ.

    Usati per valutare i motivi di cassazione (vizio di motivazione, omessa/eccessiva considerazione di fatti decisivi, formazione del giudicato interno parziale). La Corte richiama i principi su giudicato parziale per acquiescenza e limiti dei motivi di cassazione.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (ius superveniens)

    Riguardano l'irrogazione delle sanzioni amministrative. La Corte ha ritenuto inammissibile la domanda di disapplicazione per incertezza sollevata tardivamente, ma ha applicato lo ius superveniens (minimo sanzionatorio ridotto) se dedotto correttamente in memoria.

Massime di principio

  • Se una svalutazione della partecipazione e la corrispondente minusvalenza derivano da utili esenti (regime madre-figlia), la quota di minusvalenza imputabile a tali utili è indeducibile ai sensi dell'art. 96-bis, comma 5, anche se gli utili sono stati prodotti dopo l'acquisizione, quando essi derivano dalla vendita di beni che erano già nel patrimonio della partecipata all'atto dell'acquisto.
  • La norma transitoria che consente la deducibilità delle svalutazioni riprese a tassazione entro un termine (art. 4, comma 1, lett. d) d.lgs. 344/2003) non opera se, secondo la previgente disciplina, quelle stesse minusvalenze erano già assolutamente indeducibili: la ratio della transitoria è evitare penalizzazioni temporanee, non rimuovere indeducibilità sostanziali già previste.
  • La rilevanza fiscale di una minusvalenza va valutata guardando alla causa economica che l'ha determinata (es. distribuzione di utili esenti derivanti da beni presenti nel patrimonio della partecipata), non esclusivamente alla data di produzione formale degli utili rispetto all'acquisizione.
  • Il giudice nazionale di ultima istanza può non deferire una questione alla Corte di Giustizia quando ritiene la questione non rilevante per la decisione o già sufficientemente chiara (acte clair) alla luce del diritto europeo e della giurisprudenza.
  • In materia di sanzioni tributarie, la richiesta di non applicazione per "incertezza" normativa deve essere proposta nei termini e gradi processuali adeguati; tuttavia, se invocato correttamente, il giudice di legittimità può applicare ius superveniens più favorevole.

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