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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19363/2020 del 17/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

A seguito di un accesso nei locali della "Mary Shop", l'Agenzia notificava un avviso di accertamento analitico-induttivo ex art.39 comma 1 lett.d) d.P.R. 600/1973 rideterminando il ricarico al 70% e accertando maggiori ricavi per €38.443 con relative maggiori imposte. In primo grado la CTP aveva ridotto il ricarico al 60%; in appello la CTR ha accolto l'eccezione preliminare di nullità dell'avviso perché emesso prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art.12 comma 7 legge n.212/2000. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo che l'accesso era "breve", il verbale era meramente descrittivo e che la norma non prevede la nullità dell'avviso per la violazione del termine dilatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, confermando che l'inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art.12 comma 7 legge n.212/2000, quando la verifica comporta un accesso nei locali dell'impresa (anche se breve e limitato all'acquisizione di documentazione), determina la nullità dell'avviso di accertamento emesso ante tempus. Anche la consegna al contribuente di un verbale meramente descrittivo fa scattare il diritto a presentare osservazioni e, quindi, l'obbligo del termine dilatorio. La ricorrente è stata condannata alle spese (liquidate in €4.000 oltre €200 per esborsi, spese generali forfettarie e accessori).

Norme richiamate

  • art.39 comma 1 lett. d) d.P.R. 29 settembre 1973 n.600

    Norma di riferimento per l'accertamento analitico-induttivo: l'ufficio ha adottato l'avviso ex art.39 per rideterminare i ricavi in base al ricarico.

  • art.12 comma 7 legge n.212 del 2000 (Statuto del contribuente)

    La Corte interpreta che il termine dilatorio di 60 giorni previsto dalla norma deve essere osservato quando la verifica comporta un accesso nei locali dell'impresa, anche se l'accesso è breve o limitato all'acquisizione di documenti; la violazione determina la nullità dell'avviso emesso ante tempus.

  • art.12 comma 1 legge n.212 del 2000

    La disposizione conferma che l'obbligo di osservare il termine dilatorio non è limitato ai casi di verifiche effettuate interamente nei locali aziendali, ma si applica anche agli accessi finalizzati all'accertamento.

  • art.360 n.3 cod. proc. civ.

    Norma invocata quale motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto in sede di cassazione.

  • art.13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115

    Previsione sul raddoppio del contributo unificato: la Corte rileva che, essendo soccombente un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il raddoppio del contributo.

Massime di principio

  • Un accesso nei locali dell'impresa, anche se "breve" e limitato all'acquisizione di documenti, fa scattare l'obbligo per l'Ufficio di rispettare il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art.12 comma 7 legge n.212/2000; la sua inosservanza comporta la nullità dell'avviso di accertamento emesso prima del decorso del termine.
  • La consegna al contribuente del verbale di constatazione, anche se meramente descrittivo e privo di contestazioni specifiche, attiva il diritto del contribuente a presentare osservazioni e dunque rende applicabile il termine dilatorio.
  • L'esame successivo della documentazione in ufficio non esclude l'applicazione del termine dilatorio: il criterio rilevante è l'effettuazione dell'accesso presso i locali dell'impresa.
  • In situazioni analoghe il contribuente può validamente eccepire la nullità dell'avviso per violazione del termine dilatorio; tale eccezione è frequentemente decisiva e può portare all'annullamento dell'accertamento e alla condanna dell'Ufficio alle spese.
  • Dal punto di vista procedurale, se la pubblica amministrazione è parte soccombente e difesa dall'Avvocatura Generale, non si applicano alcune aggravazioni del contributo unificato previste per le altre parti pubbliche.

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