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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13991/2022 del 12/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione perché la Corte non aveva risposto alla richiesta di concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, comma 1, n.4 c.p.) e alla richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive; 2) vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio (conseguente quantificazione della pena).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha escluso la possibilità di riconoscere l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità poiché il Tribunale aveva già valutato la valenza economica dei beni contraffatti e aveva riconosciuto l'attenuante di cui al secondo comma dell'art. 648 c.p., rendendo inammissibile quel motivo. Tuttavia ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva (anche perché la Corte di appello non aveva dato risposta e aveva, impropriamente, richiamato una recidiva non contestata) e ha rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Genova per nuovo esame sul punto. Ha rigettato il ricorso per il resto e dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità; la motivazione sulla misura della pena è stata ritenuta congrua e sufficiente.

Norme richiamate

  • art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non fosse applicabile quando il Tribunale ha già compiuto una valutazione economica dei beni contraffatti e ha riconosciuto un'altra attenuante collegata (quella prevista dal secondo comma dell'art. 648 c.p.). In tali casi le due valutazioni si sovrappongono e l'attenuante speciale non è compatibile.

  • art. 648, secondo comma, cod. pen.

    Il Tribunale aveva riconosciuto l'attenuante prevista dal secondo comma di art. 648 c.p. in relazione alla ricettazione; la Cassazione ha considerato che tale riconoscimento esclude la possibilità di concedere anche l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n.4 c.p., quando la valutazione del danno patrimoniale è stata effettivamente svolta nel giudizio.

  • art. 125, comma 3, cod. pen.

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui, se la pena inflitta non si discosta eccessivamente dai minimi edittali, l'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, c.p. è assolto anche con espressioni sintetiche come "pena congrua" o richiamo alla gravità del reato e alla personalità del reo, purché la motivazione sia comunque leggibile e corrispondente.

Massime di principio

  • Se il giudice di primo grado ha già valutato il valore economico dei beni contraffatti e ha riconosciuto un'attenuante collegata, non è possibile ottenere in appello l'ulteriore attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità salvo che la valutazione del danno non sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto.
  • La mancata risposta della Corte di merito a specifiche richieste difensive (es. applicazione di sanzioni sostitutive) può determinare l'annullamento con rinvio limitato all'omessa statuizione su quel punto.
  • Il richiamo a circostanze come la recidiva non può essere valorizzato in motivazione se la recidiva non risulta contestata o provata; l'uso improprio di tale richiamo può giustificare il rinvio.
  • Quando la pena è fissata nei pressi dei minimi edittali, la motivazione non richiede discorsi prolissi: formule sintetiche sono ammissibili se il giudizio è comunque comprensibile e coerente con i criteri legali di determinazione della pena.
  • In fase di cassazione, i motivi di impugnazione che attengono esclusivamente alla mancata concessione di attenuanti già implicitamente valutate in primo grado sono spesso inammissibili per sovrapposizione valutativa.

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