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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33523/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministratore di sostegno)

La controversia

Gli eredi di un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno hanno contestato il decreto del giudice tutelare che aveva approvato il rendiconto finale dell'amministratore di sostegno, lamentando anomalie nelle entrate e nelle uscite rendicontate e chiedendo di accertare l'erroneità del conto, la mala gestio del patrimonio dell'amministrato e la condanna alla restituzione di una somma indicata in € 61.727,71, o di altra somma ritenuta di giustizia. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso il decreto del giudice tutelare, ritenendo che l'impugnazione del conto dovesse essere proposta in sede contenziosa davanti al Tribunale e non in via di reclamo. La Corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile il gravame contro quel decreto, osservando che il potere di reclamo era già stato consumato. In Cassazione le ricorrenti hanno dedotto: (i) violazione degli artt. 739 e 112 c.p.c., sostenendo che il provvedimento del Tribunale sarebbe comunque reclamabile alla Corte d'appello e che la domanda sulle spese non fosse coperta da giudicato; (ii) violazione dell'art. 91 c.p.c. e del D.M. 55/2014 per erronea liquidazione delle spese sul valore della controversia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non ricorribile ex art. 111, comma 7, Cost. il decreto della Corte d'appello, perché reso in sede di volontaria giurisdizione e privo dei caratteri della decisorietà e definitività richiesti per il ricorso straordinario. Ha inoltre affermato che, in materia di approvazione del rendiconto finale del tutore/amministratore di sostegno, l'impugnazione del decreto del giudice tutelare va decisa dal Tribunale in sede contenziosa ai sensi dell'art. 386 c.c. e dell'art. 45 disp. att. c.c., con sentenza appellabile ma non ricorribile per cassazione. Quanto al provvedimento del Tribunale, il ricorso è stato ritenuto tardivo, poiché il termine per la notificazione del ricorso straordinario era già decorso. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Il ricorso straordinario per cassazione è ammissibile solo contro provvedimenti giurisdizionali aventi caratteri congiunti di decisorietà e definitività.

  • art. 2909 c.c.

    La decisorietà si collega all'idoneità del provvedimento a produrre giudicato sostanziale su diritti soggettivi.

  • art. 386 c.c.

    "Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l'autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati"

    L'impugnazione del decreto di approvazione del rendiconto finale deve essere trattata dall'autorità giudiziaria in sede contenziosa, nel contraddittorio degli interessati.

  • art. 45 disp. att. c.c.

    Per i provvedimenti indicati, tra cui l'art. 386 c.c., la competenza sui reclami avverso i decreti del giudice tutelare spetta al Tribunale ordinario.

  • art. 411 c.c.

    Il richiamo all'art. 386 c.c. opera anche per l'amministrazione di sostegno.

  • art. 739 c.p.c.

    Il reclamo ulteriore contro il decreto del Tribunale non è ammissibile quando il rimedio sia già stato consumato nel grado precedente.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza sul capo spese è stata prospettata come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla liquidazione delle spese secondo soccombenza.

  • D.M. 55/2014

    Richiamato per contestare la corretta determinazione dei parametri di liquidazione del compenso.

  • art. 327 c.p.c.

    Le ricorrenti hanno dedotto la tempestività dell'impugnazione in mancanza di notifica di parte; la Corte ha invece rilevato la tardività del ricorso contro il decreto del Tribunale.

  • art. 52, comma 2, D.Lgs. 196/2003

    È stata disposta l'oscurazione dei dati identificativi nel caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. è ammissibile solo se il provvedimento impugnato è insieme decisorio e definitivo; i provvedimenti di volontaria giurisdizione, di regola, non sono ricorribili quando non definiscono in via sostanziale diritti soggettivi con efficacia di giudicato.
  • L'impugnazione del decreto di approvazione del rendiconto finale dell'amministratore di sostegno/tutore deve essere proposta e decisa in sede contenziosa dall'autorità giudiziaria competente, secondo il combinato disposto dell'art. 386 c.c., dell'art. 45 disp. att. c.c. e del rinvio dell'art. 411 c.c.; il provvedimento che ne definisce il reclamo è appellabile, ma non è di per sé ricorribile per cassazione.
  • Quando il rimedio impugnatorio previsto è già stato consumato, non è ammesso un ulteriore reclamo sul medesimo provvedimento; la riproposizione del gravame incontra il limite derivante dalla struttura del sistema delle impugnazioni.
  • Le censure sulla liquidazione delle spese e sui parametri tariffari non possono superare i limiti di ammissibilità del mezzo impugnatorio principale, se il provvedimento impugnato difetta dei requisiti per il ricorso straordinario o se l'impugnazione è tardiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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