Cassazione Civile, Ordinanza n. 28980/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Il difensore di una parte aveva proposto ricorso per correzione di errore materiale avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione, deducendo che nel dispositivo non era stata disposta la distrazione delle spese in suo favore, nonostante tale istanza fosse stata formulata nel controricorso ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Il ricorso era diretto a ottenere l'integrazione del dispositivo con l'inciso relativo alla distrazione delle spese. Nel procedimento di correzione gli intimati non si costituivano; la Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte originaria assistita dal difensore. Il motivo giuridico accolto è che, in caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese, il rimedio esperibile non è l'impugnazione ordinaria ma il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c., applicabile anche alle pronunce della Cassazione ex art. 391-bis c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione dell'errore materiale e ha ordinato la rettifica del dispositivo della precedente ordinanza, inserendo dopo l'indicazione del rimborso forfettario del 15% l'inciso ", da distrarsi in favore dell'Avv. Massimo Pistilli ex art. 93 c.p.c.". Ha inoltre disposto che la correzione fosse annotata dalla cancelleria sull'originale del provvedimento corretto. Non ha provveduto sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
"da distrarsi in favore dell'Avv. Massimo Pistilli ex art. 93 c.p.c."
La richiesta di distrazione delle spese del difensore, se omessa nel dispositivo, può essere oggetto di correzione; la norma è richiamata come fondamento della distrazione in favore del difensore antistatario.
Il rimedio per l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese è il procedimento di correzione degli errori materiali, non i mezzi ordinari di impugnazione.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è applicabile anche ai provvedimenti della Corte di cassazione.
La decisione è stata assunta all'esito della procedura camerale non partecipata prevista dalla norma novellata.
La correzione dell'errore materiale comporta l'integrazione formale del dispositivo e l'annotazione sull'originale del provvedimento.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese proposta dal difensore non integra una domanda autonoma e si corregge mediante il procedimento di correzione degli errori materiali, non con impugnazione ordinaria.
- La correzione materiale è il rimedio applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione quando il dispositivo ometta per mera svista un inciso necessario relativo alle spese.
- La funzione della correzione è di riallineare il dispositivo alla decisione effettivamente assunta, assicurando rapidità processuale e consentendo al difensore distrattario di munirsi di titolo esecutivo.
- In caso di accoglimento del ricorso per correzione dell'errore materiale, la Corte può disporre l'integrazione del dispositivo e l'annotazione della correzione sull'originale del provvedimento, senza statuire sulle spese del procedimento se non vi è luogo a provvedere.
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