Cassazione Penale, Sentenza n. 47319/2024 del 23/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Como articolando due motivi: (1) nullità assoluta del decreto penale di condanna e degli atti conseguenti per presunta difformità tra la richiesta del Pubblico Ministero (in particolare in punto di sanzione amministrativa accessoria: durata della sospensione della patente) e quanto disposto nel decreto penale, nonché per mancata indicazione degli avvisi previsti dal novellato art. 460, comma 1, lett. h-bis) e h-ter) c.p.p.; la questione era aggravata dal fatto che il decreto era stato emesso il 16/03/2022 (prima del d.lgs. 150/2022) ma notificato il 26/01/2023 (dopo la novella); (2) nullità relativa con riguardo all'intervento dell'imputato e presunte violazioni degli artt. 3 e 24 Cost. (diritto di difesa e parità), dedotte in relazione al medesimo decreto penale di condanna.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata: la sanzione amministrativa accessoria (es. sospensione della patente) non rientra nella disponibilità delle parti e il giudice è libero nel determinarne la durata, per cui la discrepanza tra la richiesta del PM e il decreto penale non imponeva adeguamento; inoltre l'opposizione al decreto penale assorbe le questioni di nullità del decreto stesso, generando un giudizio autonomo e impedendo una regressione di fase (trasmissione atti al PM). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto l'impugnazione priva di interesse, perché il decreto penale, una volta oggetto di opposizione, perde efficacia e l'interesse deve essere valutato rispetto alle statuizioni della sentenza di primo grado che ha assorbito il decreto. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e una sanzione di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina il ricorso in Cassazione; il ricorso era proposto ai sensi di tale articolo ed è stato dichiarato inammissibile dalla Corte.
art. 460, comma 1, lett. h-bis) e h-ter) cod. proc. pen.
Prevede specifici avvisi nel decreto penale di condanna (novellati dal d.lgs. 150/2022); la Corte ha rilevato che, pur essendo mancanti negli atti notificati dopo la novella, la questione è in concreto assorbita dall'opposizione al decreto e non sufficiente a sorreggere il ricorso.
art. 456, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato per distinguere la fattispecie giurisprudenziale citata dal ricorrente (che riguardava modifica dell'imputazione e assenza di indicazioni nel decreto di giudizio immediato) dalla fattispecie in esame, ritenuta diversa.
art. 464, comma 3 cod. proc. pen.
Stabilisce che il decreto penale di condanna, una volta oggetto di opposizione, è revocato ex nunc dal giudice che procede; la Corte ha applicato questo principio per affermare che l'opposizione assorbe le questioni relative al decreto e introduce un giudizio autonomo.
artt. 3 e 24 Cost.
Richiamati dal ricorrente per presunte violazioni di principio di uguaglianza e diritto alla difesa; la Corte ha ritenuto tali doglianze prive di interesse o inammissibili nel contesto dell'opposizione al decreto penale revocato.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha novellato disposizioni procedurali (tra cui gli avvisi previsti dall'art. 460); la Corte ha considerato l'eventuale inadempimento formale conseguente al diverso momento di emissione/ notifica del decreto, ma ha ritenuto la questione assorbita dall'opposizione.
Massime di principio
- L'opposizione al decreto penale di condanna revoca il decreto e introduce un giudizio autonomo: le nullità del decreto penale vengono in genere assorbite e non giustificano la regressione di fase o la restituzione degli atti al pubblico ministero.
- La sanzione amministrativa accessoria (es. sospensione della patente) non è una 'disponibilità' delle parti: la durata e la tipologia competono al giudice, per cui la richiesta del PM non vincola il giudice che emette il provvedimento.
- La mancata indicazione di avvisi previsti da una novella normativa può rilevare solo se effettivamente produce un pregiudizio concreto rimasto in vita: se il decreto è stato opposto e revocato, molte censure formali diventano irrilevanti per l'ulteriore processo.
- L'interesse all'impugnazione di vizi del decreto penale deve essere valutato rispetto agli effetti della sentenza di primo grado che ha assorbito il decreto, non rispetto alle statuizioni del decreto stesso ormai privo di efficacia.
- È improprio e contrario al principio della ragionevole durata del processo che il giudice del dibattimento, dopo opposizione, rimetta gli atti al PM per riavviare la procedura: ciò costituirebbe una regressione di fase ingiustificata.
- Chi intende contestare nullità formali nel procedimento per decreto deve tempestivamente valutare la convenienza di opposizione e la rilevanza della nullità rispetto al giudizio che può sorgere: molte censure possono risultare prive di rimedio concreto se il decreto viene portato in sede di giudizio.
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