Cassazione Penale, Sentenza n. 14993/2022 del 19/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di riesame proposta in favore di Antonino Iannì contro l'ordinanza del G.i.p. che aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato indicato agli artt. 110, 81 cpv., 629, comma 2 cod. pen. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: (1) censura sulla mancata o insufficiente motivazione del Tribunale del riesame, che avrebbe semplicemente richiamato l'ordinanza del G.i.p. senza confrontarsi con i rimedi di difesa (in particolare dubbi sull'attendibilità della presunta persona offesa e sulla mancata sottoscrizione delle dichiarazioni); (2) censura per carenza di motivazione circa il pericolo di reiterazione del reato e violazione di principi costituzionali e CEDU (artt. 24, 111, 117 Cost., artt. 5, 6, 13 CEDU e norme di rito), nonché violazione di norme del codice di procedura penale relative alla motivazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività: la notifica dell'ordinanza era avvenuta il 15/11/2021 e il ricorso è stato depositato il 23/11/2021 presso la cancelleria del Tribunale di Catania anziché presso quella del Tribunale di Caltanissetta; il fascicolo è pervenuto alla cancelleria competente solo il 15/12/2021, oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311 cod. proc. pen. Le Sezioni Unite sono richiamate per il principio secondo cui la tempestività va valutata rispetto alla data di pervenuta alla cancelleria del giudice che ha adottato il provvedimento impugnato. Essendo il ricorso inammissibile, non è stato esaminato il merito; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Norma richiamata per la composizione del Tribunale in sede di riesame; non centrale nel dispositivo ma indicativa della formazione giudicante.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Richiamata come base normativa dei motivi di cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme) che il ricorrente ha dedotto; la Corte non ha però esaminato questi profili per motivi di inammissibilità procedurale.
Invocato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle dichiarazioni della presunta persona offesa; la Corte non è entrata nel merito per via dell'inammissibilità del ricorso.
artt. 24, 111, 117 Cost.
Richiamati come principi costituzionali invocati dal ricorrente (diritto di difesa, giusto processo, conformità al diritto internazionale); la Corte ha osservato tali censure ma non le ha esaminate sul merito.
artt. 5, 6, 13 CEDU
Richiamati in relazione a garanzie processuali e libertà personale; invocati dal difensore ma non valutati sostanzialmente a causa dell'inammissibilità formale.
Norma procedurale citata tra le norme processuali rilevanti per le censure sulla motivazione; non approfondita dalla Corte per ragioni procedurali.
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
Richiamati come norme relative all'assunzione e utilizzazione delle dichiarazioni o delle prove, parte delle censure del ricorrente sulla attendibilità della persona offesa; non analizzate nel merito.
art. 311, comma 1 e comma 3, cod. proc. pen.
Fondamentale per la decisione: stabilisce il termine di dieci giorni per proporre ricorso in materia cautelare e prescrive la presentazione presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione; la Corte ha ritenuto il termine decorso perché il ricorso è pervenuto tardivamente alla cancelleria competente.
art. 582, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato nella motivazione delle Sezioni Unite per precisare che non grava sulla cancelleria l'obbligo di trasmissione degli atti ad altro ufficio e che rileva la pervenzione all'ufficio competente.
Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020 (Bottari)
Precedente di legittimità richiamato per il principio che, nelle impugnazioni cautelari, la data rilevante per la tempestività è quella di pervenzione alla cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento impugnato; deposito ad altra cancelleria non è sufficiente.
Norma che regola la condanna alle spese e la possibile sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità per colpa; applicata per condannare il ricorrente alla sanzione di Euro 3.000,00.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata a supporto del principio secondo cui non è configurabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità nel caso di tardività; ciò ha giustificato l'applicazione della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Per i ricorsi avverso decisioni in materia cautelare il termine di impugnazione (10 giorni) va rispettato rispetto alla data di pervenzione alla cancelleria del tribunale che ha emanato il provvedimento impugnato; il deposito presso altra cancelleria non preserva la tempestività.
- La presentazione del ricorso deve avvenire presso la cancelleria espressamente competente (tribunale del riesame): la data di arrivo presso quell'ufficio è quella che conta per la decorrenza del termine.
- Errori di procedura (soprattutto di luogo di deposito o calcolo dei termini) possono determinare l'inammissibilità del ricorso e impedire l'esame dei motivi di merito, anche se fondati.
- In caso di inammissibilità per colpa il giudice può condannare il ricorrente alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; per evitare la sanzione è necessario dimostrare l'assenza di colpa nella causa dell'inammissibilità.
- Le censure sulla motivazione del giudice del riesame (es. affidabilità di testi, sottoscrizione di dichiarazioni, pericolo di reiterazione) sono rilevanti sul merito ma restano inservibili se non viene prima garantita la regolarità procedurale e la tempestività dell'impugnazione.
- È buona prassi verificare la corretta cancelleria destinataria prima del deposito, ottenere ricevute di avvenuta pervenzione e, se possibile, utilizzare modalità che consentano prova certa della data di arrivo alla cancelleria competente.
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