Cassazione Penale, Ordinanza n. 37020/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., rilevando che non vi erano ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria. La condanna pronunciata in appello è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per un furto aggravato in concorso, contestando: (1) la penale responsabilità, con un motivo sostanzialmente sovrapponibile a quello già dedotto in appello e già respinto con motivazione ritenuta congrua; la Corte territoriale aveva valorizzato plurimi e reiterati disservizi della rete di distribuzione dell'energia elettrica e ritenuto irrilevante l'individuazione dell'originario autore dell'allaccio abusivo; (2) la ritenuta esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo una pretesa contraddittorietà della motivazione; (3) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (4) il diniego della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili o manifestamente infondati, osservando che il ricorso non si confrontava criticamente con la motivazione della sentenza impugnata e che le valutazioni del giudice di merito in tema di 131-bis, attenuanti generiche e pena sostitutiva erano adeguatamente motivate e insindacabili in sede di legittimità.
Norme richiamate
artt. 110, 624 e 625 nn. 2, 7 e 7-bis c.p.
La fattispecie contestata è stata qualificata come furto in concorso con aggravanti, e la sentenza impugnata è stata pronunciata su tale base.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la Corte di merito motivi sulla oggettiva gravità del fatto e sulla non tenuità dell'offesa al bene giuridico protetto.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se motivato dall'assenza di elementi positivi; dopo la riforma del 2008 non basta il solo stato di incensuratezza.
Il giudizio su attenuanti generiche e pene sostitutive deve essere fondato sui criteri di commisurazione della pena e, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in cassazione.
art. 58 l. 24 novembre 1981, n. 689
In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice esercita un potere discrezionale vincolato ai criteri dell'art. 133 c.p.; il diniego è insindacabile se congruamente motivato.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. dalla l. 24 luglio 2008, n. 125
La riforma ha inciso sull'art. 62-bis c.p., rendendo insufficiente la sola incensuratezza per il riconoscimento delle attenuanti generiche.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Le modifiche introdotte non eliminano la discrezionalità del giudice nella valutazione delle pene sostitutive, sempre ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p.
Massime di principio
- È inammissibile per cassazione il motivo che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello e già motivatamente respinte, senza confrontarsi in modo critico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La particolare tenuità del fatto può essere negata quando il giudice di merito dia conto della gravità oggettiva della condotta e della conseguente non esiguità dell'offesa; tale valutazione, se logica e coerente, non è censurabile in legittimità.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere fondato sulla sola assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; la mera incensuratezza non è di per sé sufficiente a imporre la concessione del beneficio.
- La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e delle pene sostitutive è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia richiamato, anche sinteticamente, i criteri dell'art. 133 c.p. e abbia reso una valutazione non contraddittoria.
- Il diniego della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria è legittimo quando il giudice ritenga, in base a elementi concreti, che l'imputato possa sottrarsi all'adempimento della pena pecuniaria stessa.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che sussistano ragioni di esonero.
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