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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23611/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Lavitola ha chiesto la revisione della condanna irrevocabile per il reato di tentata estorsione ai danni di Silvio Berlusconi. Il fondamento della richiesta era la nuova prova costituita dalle dichiarazioni rese da Berlusconi, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.p., dal cui contenuto emergeva: a) di non aver mai ricevuto il telefax che nel processo di cognizione era stato ritenuto prova cardine della minaccia; b) che la richiesta di denaro a lui riferita era avvenuta per ragioni lecite e che non aveva subito minacce. La Corte d'appello di Roma aveva dichiarato inammissibile l'istanza ritenendo le dichiarazioni prive del carattere di decisivita, sia perché il fatto storico della minaccia risultava provato da una pluralita di elementi sia in forza di un principio ritenuto affermato nella sentenza definitiva della Corte di cassazione secondo cui la ricezione della minaccia dal destinatario sarebbe irrilevante ai fini del tentativo di estorsione. Lavitola ha impugnato sostenendo, tra l'altro, che la Corte d'appello ha travisato la cassazione, ha errato nel valutare la novita e la decisivita delle dichiarazioni della persona offesa e ha oltrepassato i limiti del giudizio di ammissibilita previsto dall'art. 634 c.p.p., impedendo il contraddittorio e una valutazione di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo (limiti della delibazione di ammissibilita) ritenendolo fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata. Ha stabilito che la Corte d'appello ha applicato in modo errato i criteri di manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634 c.p.p.: le dichiarazioni di Berlusconi erano effettivamente nuove, provenivano direttamente dalla persona offesa e attinenti al nucleo centrale dell'accusa (la causale estorsiva della richiesta). Per tali ragioni non potevano essere dichiarate manifestamente ininfluenti senza un esame di merito. Conseguentemente la Cassazione ha rinviato il procedimento per il giudizio di revisione alla Corte di appello di Perugia, assorbendo i restanti motivi.

Norme richiamate

  • art. 634 cod. proc. pen.

    L'articolo delimita il perimetro del giudizio preliminare di ammissibilità della revisione richiedendo la sussistenza di novita non manifestamente inidonee a travolgere il giudicato; la Corte deve valutare la manifesta infondatezza ma senza anticipare il giudizio di merito

  • art. 391-bis cod. proc. pen.

    Consente alla persona offesa di rendere dichiarazioni in favore della difesa; tali dichiarazioni, se nuove e direttamente attinenti al nucleo dell'accusa, possono costituire prova nova rilevante ai fini della revisione

Massime di principio

  • Il giudizio preliminare di ammissibilita di una istanza di revisione, ai sensi dell'art. 634 c.p.p., deve limitarsi a verificare la manifesta infondatezza della richiesta; non è consentito al giudice di ammissibilita svolgere un esame di merito che anticipi la decisione sulla capacitá delle prove nuove di sovvertire il giudicato.
  • Le dichiarazioni della persona offesa sono prova 'diretta' e, se nuove e attinenti al nucleo centrale dell'accusa (ad esempio la sussistenza della minaccia o della causa estorsiva della richiesta), non possono essere considerate manifestamente inidonee senza un esame approfondito in sede di merito.
  • Occorre distinguere la natura della prova nuova: prove dichiarative, prove scientifiche, prove dirette o indiziarie hanno peso diverso nella valutazione preliminare; tuttavia la sola natura dichiarativa non legittima automaticamente il rigetto in sede di ammissibilita.
  • Il giudice può respingere l'istanza in sede di ammissibilita solo se le nuove evidenze sono palesemente irrilevanti o oggettivamente inconferenti, oppure se sono incontrovertibilmente smentite dalle prove già valutate.
  • Se la corte di appello oltrepassa i limiti del controllo preliminare e impedisce il contraddittorio sul merito delle nuove prove, la decisione puo' essere annullata e il procedimento rinviato per un esame pieno della revisione.

Testo integrale

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