Cassazione Penale, Ordinanza n. 16568/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la mancanza di specificità del motivo, meramente reiterativo di censure già dedotte in appello e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna di primo grado per furto pluriaggravato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite difensore, deducendo un unico motivo che, secondo la Corte, era privo di specificità perché sostanzialmente riproduttivo delle doglianze già formulate in appello. La sentenza impugnata aveva già disatteso tali censure con motivazione corretta in diritto e completa in fatto; il ricorrente non si era confrontato in modo effettivo con tale apparato argomentativo.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già svolte in appello non è sufficiente.
- Il ricorso è inammissibile quando le censure non si misurano con la ratio decidendi della decisione di merito e si limitano a reiterare contestazioni già disattese con motivazione congrua in diritto e completa in fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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