Sentenza n. 480/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto della Prefettura di Reggio Calabria prot. n. 60201 fasc. n. 4253/2025/Area I^ Bis del 23/5/2025, notificato in data 4/6/2025, recante il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni e materiale esplodente, con contestuale sequestro amministrativo delle armi e ritiro della licenza di porto di fucile n. 462404-O rilasciata dalla Questura - Commissariato di Villa S. Giovanni (RC) in data 21/11/2024; - ove occorra: della nota prot. n. 350130/1-2 del 10/5/2025 del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, citata nel corpo del predetto decreto prefettizio (ancorché non comunicata al ricorrente), recante conforme proposta di emanazione dell’impugnato decreto; - del verbale dei Carabinieri del 4/6/2025 recante sequestro amministrativo delle armi, delle munizioni e ritiro della licenza di porto d’armi; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 2/07/2025: - del decreto della Questura di Reggio Calabria n. 6F/Div.III/MIPG/2025 del 23/6/2025, notificato al ricorrente in data odierna (2/7/2025), con il quale è stata revocata la sua licenza di porto fucile n. 462404-Q rilasciata dal Commissariato di Villa S. Giovanni (RC) in data 21/11/2024; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, verbale di sequestro amministrativo e ritiro della licenza, nonché decreto questorile di revoca della licenza di porto di fucile
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di porto d'armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio adottato ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., deducendo violazione degli artt. 10, 11, 39 e 43 T.U.L.P.S., difetto di motivazione, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Il provvedimento era fondato, tra l’altro, sulla ritenuta violazione di una prescrizione contenuta nel precedente divieto di detenzione adottato nei confronti dello zio materno del ricorrente, che vietava la cessione delle armi a prossimi congiunti. Il ricorrente ha contestato tale ricostruzione, evidenziando che la cessione delle armi era avvenuta l’8 marzo 2025, mentre il divieto nei confronti dello zio era stato adottato il 29 aprile 2025 e notificato il 7 maggio 2025. Ha inoltre dedotto che il mero rapporto di parentela con soggetti controindicati, non conviventi e non appartenenti al suo nucleo familiare, non fosse sufficiente a fondare una prognosi di inaffidabilità, in assenza di rapporti attuali e significativi o di ulteriori elementi di rischio. Infine, ha censurato la contraddittorietà tra il rilascio della licenza di porto d’armi nel novembre 2024 e il successivo divieto fondato sui medesimi rapporti parentali. Con motivi aggiunti ha impugnato, per invalidità derivata, il decreto questorile di revoca della licenza di porto di fucile.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato tardiva e inutilizzabile la memoria depositata dalle amministrazioni il 9 aprile 2026, perché depositata oltre il termine perentorio previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. Nel merito ha accolto il ricorso, confermando la valutazione già espressa in sede cautelare. Ha ritenuto fondato il primo motivo, poiché la cessione delle armi era avvenuta prima dell’adozione e della notificazione del divieto prefettizio rivolto allo zio: non poteva quindi configurarsi la violazione di una prescrizione ancora inesistente e non vincolante per le parti. Ha accolto anche il secondo motivo, rilevando che il semplice legame di parentela, in assenza di ulteriori circostanze, non è sufficiente a fondare il giudizio probabilistico di inaffidabilità richiesto dall’art. 39 T.U.L.P.S. Sebbene il contesto socio-familiare possa essere valutato e il potere prefettizio sia ampiamente discrezionale, l’amministrazione deve indicare elementi concreti, attuali e significativi, quali rapporti di frequentazione, convivenza o un rischio effettivo di apprensione e uso improprio delle armi da parte del terzo. Nel caso concreto non risultavano rapporti attuali e significativi con i parenti controindicati; inoltre, lo zio destinatario del precedente divieto non risultava pregiudicato. Il terzo motivo è stato assorbito. L’annullamento del divieto prefettizio ha comportato l’annullamento del verbale di sequestro e ritiro della licenza e, per invalidità derivata, del decreto questorile di revoca, essendo quest’ultimo fondato esclusivamente sul precedente provvedimento prefettizio. Le amministrazioni sono state condannate al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Il divieto prefettizio di detenere armi può essere adottato sulla base di una valutazione prognostica di affidabilità e del contesto socio-familiare, ma tale valutazione deve essere logicamente e ragionevolmente sostenuta da elementi concreti.
artt. 10, 11 e 43 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Richiamati in relazione al rilascio e alla revoca della licenza di porto d’armi; la revoca questorile, quando adottata sull’unico presupposto del divieto prefettizio, è colpita dall’invalidità derivata conseguente all’annullamento di quest’ultimo.
Il termine per il deposito delle memorie è perentorio; la memoria depositata tardivamente è inutilizzabile e non può essere considerata dal giudice.
artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Il giudice può richiamare, con motivazione sintetica, principi e ricostruzioni normative contenuti in precedenti giurisprudenziali pertinenti.
Massime di principio
- Nel procedimento di adozione del divieto prefettizio di detenzione di armi ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., il semplice rapporto di parentela con soggetti controindicati non è, di regola, sufficiente a fondare il giudizio di inaffidabilità del destinatario; occorrono ulteriori elementi concreti e attuali, quali convivenza, frequentazione significativa o un rischio specifico che il terzo possa apprendere e utilizzare impropriamente le armi.
- La discrezionalità prefettizia nella valutazione dell’affidabilità del detentore di armi non esonera l’amministrazione dall’indicare circostanze specifiche e dal formulare una prognosi logicamente e ragionevolmente collegata al rischio di uso improprio delle armi.
- Una prescrizione contenuta in un provvedimento amministrativo non può essere violata con riferimento a condotte anteriori alla sua adozione e notificazione, quando il destinatario non era ancora giuridicamente tenuto a rispettarla.
- L’annullamento del divieto prefettizio di detenzione di armi determina l’annullamento del contestuale sequestro e ritiro della licenza e, per invalidità derivata, della successiva revoca questorile del porto d’armi quando quest’ultima sia stata adottata esclusivamente quale conseguenza del divieto prefettizio.
- La memoria depositata oltre il termine perentorio previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. è inutilizzabile e non può essere valutata dal giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1421/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1422/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1423/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1424/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1425/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1426/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →