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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15349/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano (11/11/2025) che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP (25/10/2025) per il reato di rapina aggravata tentata/ impropria commessa il 24/10/2025. Il difensore ha articolato quattro censure: 1) errata qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che si sarebbe trattato di rapina impropria tentata e non consumata, perché la merce era rimasta sotto il controllo del personale di vigilanza e recuperata; 2) vizio di motivazione e insufficiente valutazione delle esigenze cautelari, con omissione di considerare la situazione lavorativa, la NASpI, la stabile residenza e la proporzionalità della misura; 3) mancata applicazione della misura meno afflittiva (arresti domiciliari) senza aver verificato adeguatamente l'idoneità del domicilio disponibile; 4) difetto di valutazione critica degli elementi difensivi da parte del tribunale del riesame, che si sarebbe limitato a riportare le argomentazioni del giudice precedente senza un vaglio autonomo.

La decisione

La Corte di Cassazione (ordinanza del 10/02/2026) ha dichiarato il ricorso inammissibile come generico perché si limita a reiterare le medesime censure già esaminate dal Tribunale del riesame, il quale aveva fornito motivazioni adeguate e congrue. La Corte ha confermato i principi giuridici applicati dal tribunale: per la rapina impropria consumata è sufficiente la "sottrazione" intesa come mera apprensione del bene, anche se il conseguente impossessamento autonomo non si realizza per l'intervento di vigilanza; quindi la qualificazione della condotta come rapina impropria consumata è corretta alla luce della giurisprudenza di legittimità. Sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura carceraria, la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del tribunale del riesame che ha valorizzato la violenza dell'azione, la personalità dell'indagato e i precedenti specifici, nonché l'attualità del pericolo di reiterazione, escludendo l'idoneità concreta del domicilio proposto. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha disposto gli adempimenti di rimessione in libertà ove applicabile (art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai motivi di ricorso per Cassazione; la Corte ha ritenuto il ricorso generico e quindi inammissibile ai sensi delle regole sulle censure deducibili in cassazione

  • art. 56 cod. pen.

    Riferimento al tentativo; la Corte distingue fra tentativo e reato consumato, richiamando la nozione secondo cui il tentativo riguarda l'incompletezza dell'evento criminale

  • art. 628 cod. pen.

    Norma sulla rapina; la Corte applica l'interpretazione consolidata secondo cui la rapina impropria consumata si configura quando vi è "sottrazione" mediante apprensione del bene accompagnata da violenza o minaccia, senza necessità dell'effettivo impossessamento autonomo

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Presupposto del pericolo di reiterazione: la Corte conferma che l'attualità del pericolo richiede una valutazione prognostica della possibilità di comportamenti reiterativi, fondata su modalità del fatto, personalità e contesto, non sull'esistenza di specifiche occasioni imminenti

  • art. 275 e 275 bis cod. proc. pen.

    Regole sulla graduazione delle misure cautelari e sugli arresti domiciliari: la Corte richiama la necessità di motivazione rafforzata quando si scelga la misura carceraria rispetto ad altre misure meno afflittive e riconosce al giudice di merito ampio sindacato discrezionale se adeguatamente motivato

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norme procedurali in tema di misure cautelari; la Corte ne evidenzia l'applicazione nel giudizio di riesame e il rispetto del principio di motivazione del provvedimento

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione della condanna per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti relativi alla eventuale rimessione in libertà non conseguente al provvedimento odierno; la Corte manda gli atti in cancelleria per gli adempimenti previsti

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dalla difesa in tema di proporzionalità e minima offensività della misura; la Corte valuta tali profili alla luce della documentazione e della personalità dell'indagato

  • art. 7 d.l.vo n. 285/1998

    Norma richiamata in relazione alla disponibilità del domicilio (dichiarazione di terzi); la Corte osserva l'irrilevanza di una dichiarazione di disponibilità non attuale e non congruamente dimostrata

Massime di principio

  • Per la rapina impropria consumata è sufficiente la "sottrazione" intesa come mera apprensione materiale del bene; non è necessario l'impossessamento autonomo perché quest'ultimo riguarda il dolo specifico e non l'evento costitutivo del reato
  • Il controllo esercitato dal personale di vigilanza non esclude automaticamente la consumazione della rapina impropria se l'agente ha già effettuato la sottrazione (apprensione) e la successiva violenza è finalizzata a garantire il possesso
  • La valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.) è prognostica e deve considerare modalità del fatto, personalità, precedenti e contesto socio-ambientale; non è necessario provare occasioni specifiche di recidiva
  • La scelta della custodia cautelare in carcere rispetto a misure meno afflittive richiede motivazione congrua e, se presente nella motivazione del giudice di merito, è sindacabile in cassazione solo se manifesta carenza logico-giuridica
  • La mera produzione di documenti attestanti lavoro passato, sussidi o una dichiarazione di disponibilità di terzi per gli arresti domiciliari può non essere sufficiente: il giudice deve valutare l'attualità, l'affidabilità e la concretezza di tali elementi
  • In cassazione non è consentita una rivalutazione dei fatti e delle prove già esaurientemente motivate dai giudici di merito; i ricorsi che si limitano a reiterare le stesse censure senza affrontare le ragioni della motivazione sono considerati generici e possono essere dichiarati inammissibili

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