Cassazione Penale, Sentenza n. 24014/2023 del 05/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla privazione della libertà personale subita dal 13/04/2016 al 09/05/2016 (custodia cautelare in carcere) e fino al 02/02/2017 (arresti domiciliari). Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'Appello che aveva rigettato la domanda di riparazione, lamentando inosservanza di norme processuali a pena di nullità e mancanza assoluta di motivazione (artt. 125 e 314 c.p.p., art. 24 Cost.). In particolare la difesa sosteneva che la Corte non aveva specificato in quali comportamenti del Cutrì fosse ravvisabile la "colpa grave" che avrebbe determinato la privazione della libertà, né verificato se i fatti accertati fossero ab origine insussistenti o comunque inidonei a giustificare il provvedimento custodiale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse motivato adeguatamente l'esistenza di comportamenti del Cutrì riconducibili a colpa grave ostativa alla riparazione, descrivendo in modo analitico gli elementi fattuali (in particolare il contenuto di intercettazioni e la presenza del ricorrente in conversazioni che facevano riferimento ad armi, nonché i rapporti con Giampaolo Domenico, soggetto poi condannato per reati in materia di armi). La Corte ha inoltre escluso che l'assoluzione conseguita nel processo di merito fosse tale da configurare un'insussistenza ab origine delle condizioni che legittimavano la misura cautelare (quindi non opera l'eccezione che sottrarrebbe la condotta del ricorrente dall'essere valutata come causa della detenzione). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dall'amministrazione resistente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente come norma sulla motivazione; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse fornito motivazione sufficiente, descrivendo analiticamente le condotte ritenute costituire colpa grave.
Richiamato dal ricorrente in relazione a vizio di motivazione o nullità; la Corte ha ritenuto inesistente la doglianza, giudicando la motivazione adeguata.
art. 24 Cost.
Richiamato in riferimento al diritto alla difesa e alla motivazione; la Corte ha ritenuto che tali garanzie non fossero state violate dalla motivazione dell'organo territoriale.
Applicata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e alla rifusione delle spese dell'amministrazione resistente.
Norme sul fondamento e sulle condizioni per l'applicazione delle misure cautelari: vengono richiamate nella giurisprudenza citata (Sezioni Unite D'Ambrosio) per spiegare l'eccezione secondo cui, se l'insussistenza originaria delle condizioni di applicabilità della misura emerge da una diversa valutazione degli stessi elementi, non può operare l'ostatività per colpa grave.
Principio giurisprudenziale (Sez. U. D'Ambrosio e successive pronunce: es. Sez. 4, n.5452/2019; Sez. 4, n.54042/2018)
Secondo la giurisprudenza, la colpa grave del detenuto ostacola la riparazione per ingiusta detenzione salvo il caso in cui l'insussistenza 'ab origine' delle condizioni per la misura emerga esclusivamente perché il giudice del merito ha valutato diversamente gli stessi elementi già a disposizione del giudice che ha disposto la cautela; in tale ipotesi non è possibile attribuire al comportamento del detenuto efficacia causale sulla misura. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che l'assoluzione non configurasse tale ipotesi di insussistenza ab origine e che rimaneva valutabile la colpa grave del ricorrente.
Massime di principio
- La domanda di riparazione per ingiusta detenzione può essere esclusa se emerge che la privazione della libertà abbia avuto causa nella condotta dolosa o nella colpa grave dell'interessato; il giudice valutará con riferimento ai fatti concretamente accertati la presenza del nesso causale tra condotta e misura cautelare.
- Se l'assoluzione penale è dovuta soltanto a una diversa valutazione degli stessi elementi già disponibili al giudice che ha disposto la misura, ciò non esclude automaticamente la colpa grave e quindi non garantisce il diritto alla riparazione (principio D'Ambrosio).
- Per ottenere la riparazione è strategico dimostrare che l'insussistenza delle condizioni per la misura fosse evidente 'ab origine' e non frutto di una diversa valutazione: ciò richiede evidenze nuove o l'indicazione che gli elementi originari non potevano in alcun modo legittimare la misura.
- La motivazione del giudice che nega la riparazione deve indicare in modo specifico le condotte ritenute colpose e il loro nesso causale con la misura; una generica affermazione di colpa grave può essere insufficiente, mentre descrizioni dettagliate di intercettazioni, comportamenti o rapporti associativi possono giustificare il rigetto.
- La semplice presenza in conversazioni o contesti nei quali si discute di attività delittuose o armi, unitamente a una mancata manifestazione di dissenso e a rapporti con soggetti ritenuti pericolosi, può costituire elemento valutabile come colpa grave ostativa alla riparazione.
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