Sentenza n. 3751/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’esecuzione della sentenza n. 38/2025 del 9 gennaio 2025 del Tribunale di Napoli nord.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 38/2025 del Tribunale di Napoli nord, recante condanna al pagamento di 500 euro mediante buono elettronico della carta del docente, oltre interessi e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza civile n. 38/2025 del Tribunale di Napoli nord, assumendone il passaggio in giudicato e denunciando l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Ha domandato l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire elementi ostativi all'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertata l'inerzia dell'amministrazione e ordinando al Ministero di eseguire la sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il responsabile della DGOSV presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, incaricato di porre in essere gli atti necessari all'esecuzione del giudicato e della pronuncia sulle spese entro un ulteriore termine di sessanta giorni. È stata altresì accolta la domanda di astreinte: il Ministero deve pagare, per il ritardo nell'esecuzione, una somma pari agli interessi legali calcolati sull'importo dovuto, decorrente dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre, su richiesta della parte, una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato. Nei giudizi aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e può essere determinata in misura pari agli interessi legali quando tale misura non è manifestamente iniqua.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua il responsabile della DGOSV presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, nominato commissario ad acta per l'eventuale sostituzione dell'amministrazione inottemperante.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inerzia dell'amministrazione rispetto a una sentenza passata in giudicato giustifica l'ordine di esecuzione entro un termine assegnato dal giudice, quando l'amministrazione non deduca specifici elementi ostativi.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a sostituirsi all'amministrazione in caso di inutile decorso del termine assegnato per l'adempimento.
- Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta della parte, la penalità di mora può essere fissata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo adempimento.
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