Ordinanza n. 3491/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l’esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 270/2024 emessa dalla corte di appello di roma, sezione lavoro, presidente relatore dott. scarafoni, resa all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 507/2021, pubblicata in data 29/01/2024, notificata in data 02/06/2024, passata in giudicato. nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall’amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza né ha deciso sulla richiesta di astreinte. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al Ministero dell'Istruzione di depositare documentati chiarimenti sulla vicenda entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione dell'ordinanza a cura della parte. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 26 maggio 2026 per il prosieguo.
Atto impugnato: mancata o non documentata esecuzione del giudicato costituito da una sentenza della Corte d'appello di Roma, sezione lavoro
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 270/2024 della Corte d'appello di Roma, sezione lavoro, pubblicata il 29 gennaio 2024, notificata il 2 giugno 2024 e passata in giudicato. Ha inoltre chiesto la fissazione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., di una somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con efficacia di titolo esecutivo. I Ministeri resistenti si sono costituiti, ma il TAR ha rilevato che la costituzione era di mera forma e ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti documentati sulla vicenda.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissazione della somma di denaro dovuta dall’amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente
La disposizione è richiamata quale base normativa della richiesta di fissazione di una somma di denaro per violazioni, inosservanze o ritardi nell'esecuzione del giudicato; sulla richiesta il TAR non si è ancora pronunciato.
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