Cassazione Penale, Ordinanza n. 31224/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo la doglianza sulla misura della pena non deducibile in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze. L'unico motivo dedotto riguardava l'eccessività della pena irrogata, con richiesta sostanziale di un trattamento sanzionatorio più mite. La Corte di cassazione rileva che tale censura, in sede di legittimità, non è consentita nei termini in cui è formulata, perché la graduazione della pena e la scelta della pena base, nonché gli aumenti e le diminuzioni connessi a circostanze aggravanti e attenuanti, rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo se la motivazione sia arbitraria o manifestamente illogica. Nel caso concreto, la determinazione della pena è stata ritenuta adeguatamente motivata dalla Corte territoriale, con richiamo agli elementi valutati come decisivi o rilevanti per negare un trattamento più favorevole.
Norme richiamate
La determinazione della pena deve avvenire nel rispetto dei criteri legali di commisurazione ed entro l'ambito di discrezionalità del giudice di merito.
La graduazione della pena va effettuata tenendo conto dei criteri di gravità del reato e della capacità a delinquere, con apprezzamento riservato al giudice di merito.
Massime di principio
- La censura relativa alla sola eccessività della pena, quando non si traduca in denuncia di violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione, non è scrutinabile in sede di legittimità.
- La graduazione della pena, inclusa la fissazione della pena base e la quantificazione degli aumenti o delle diminuzioni per circostanze, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito.
- Il sindacato di cassazione sulla dosimetria della pena è ammesso solo ove la decisione presenti profili di arbitrio o una motivazione manifestamente illogica o carente.
- È sufficiente, ai fini della legittimità della determinazione sanzionatoria, un'argomentazione congrua che dia conto degli elementi ritenuti rilevanti per escludere un trattamento più mite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31135/2025 del 17/09/2025
- ordinanza_penale · 17 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31142/2025 del 17/09/2025
- ordinanza_penale · 17 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31143/2025 del 17/09/2025
- ordinanza_penale · 17 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31148/2025 del 17/09/2025
- ordinanza_penale · 17 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31149/2025 del 17/09/2025
- ordinanza_penale · 17 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31150/2025 del 17/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →