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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31163/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 25/10/2023 che aveva respinto le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare speciale. Il Tribunale aveva motivato il rigetto con la gravità dei reati in esecuzione (rapina, resistenza, truffa, usura ed estorsione) e la presenza di carichi pendenti (truffa, resistenza, appropriazione indebita), nonostante le relazioni trattamentali che documentavano buon comportamento in istituto, assenza di infrazioni e problemi familiari legati alla salute del figlio minore; era stata inoltre valorizzata l'assenza di attività lavorativa come elemento negativo per la prognosi di affidabilità esterna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato limitatamente al rigetto dell'affidamento in prova al servizio sociale: ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza non abbia adeguatamente valutato gli elementi positivi emersi dalle relazioni dell'equipe (buona condotta carceraria, assenza di rilievi disciplinari, capacità introspettive e cambiamento di vita) e abbia fatto assegnamento esclusivo o prevalente sulla gravità dei reati e sui precedenti, senza bilanciare tali elementi con l'evoluzione personale successiva al fatto. Per tale motivo l'ordinanza è stata annullata e rinviata al Tribunale di Sorveglianza di Roma per nuovo esame, mentre il motivo relativo alla detenzione domiciliare speciale è stato ritenuto generico e inammissibile per mancato confronto specifico con la motivazione del giudice di merito.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento Penitenziario), art. 47

    L'affidamento in prova al servizio sociale è consentito quando la misura contribuisca alla rieducazione e prevenga il pericolo di recidiva; nella valutazione non possono essere decisivi, di per sé, la gravità del reato e i precedenti penali, mentre deve essere considerata la condotta successiva, l'osservazione della personalità e gli elementi positivi emersi dall'attività trattamentale.

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento Penitenziario), art. 47-ter

    art. 47-ter, comma 1, lettera b

    Prevede la detenzione domiciliare speciale per particolari situazioni familiari (es. padre di prole minore di dieci anni unico a poter prestare assistenza); la Corte ha ritenuto però che il ricorso non abbia specificamente confutato la motivazione del giudice di sorveglianza relativa all'assenza di sopravvenienze dirimenti, rendendo la censura inammissibile.

  • d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 96

    Norma richiamata in relazione ai poteri istruttori del tribunale di sorveglianza circa l'acquisizione di informazioni utili alla valutazione della personalità del condannato; la Corte sottolinea che il giudice deve sintetizzare le risultanze istruttorie senza prescindere dagli elementi sulla condotta successiva e dagli indicatori positivi.

Massime di principio

  • La gravità del reato e i precedenti costituiscono un punto di partenza ma non possono da soli escludere la misura alternativa; il giudice deve valutare anche la condotta successiva e gli elementi positivi emersi dall'osservazione trattamentale.
  • Per ottenere l'affidamento in prova è sufficiente che l'osservazione della personalità evidenzi l'avvio di un processo di consapevolezza e rieducazione, non la completa revisione critica del passato.
  • Il ricorrente che contesta il rigetto di una misura alternativa deve confrontarsi in modo specifico e motivato con le ragioni del giudice di merito; censure generiche che non smontano la motivazione non sono fondate.
  • In presenza di relazioni trattamentali favorevoli (buona condotta, assenza di infrazioni, capacità introspettive) il giudice deve effettuare una valutazione bilanciata e applicare il principio di gradualità nelle misure alternative.
  • Per le misure previste dall'art. 47-ter (detenzione domiciliare speciale per esigenze familiari) occorre dimostrare concretamente le sopravvenienze e l'incapacità altrui di provvedere; l'assenza di argomentazione specifica rende la censura debole.

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