Cassazione Penale, Ordinanza n. 14958/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso perché il motivo dedotto non introduce un vizio di legittimità, ma mira a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, operazione preclusa in sede di cassazione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione. L'unico motivo dedotto riguardava la prospettata sussistenza dei presupposti della causa di giustificazione dello stato di necessità ex art. 54 c.p. La censura, però, era formulata in termini di critica alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e di richiesta di una diversa lettura del compendio probatorio, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta dalla Corte territoriale ampia, analitica e logica.
Norme richiamate
Indicato come norma incriminatrice della condanna impugnata; il testo non offre ulteriori dettagli applicativi sul fatto tipico.
Richiamato come causa di giustificazione invocata dal ricorrente; la Corte rileva che la sua deduzione, così come proposta, si risolve in una contestazione fattuale e probatoria non scrutinabile in cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che, sotto la veste della deduzione di una scriminante, mirino in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio e a una diversa ricostruzione del fatto.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e non evidenzia un vero vizio di legittimità, ma si limita a sollecitare una rilettura del merito.
- La deduzione di una causa di giustificazione richiede un confronto effettivo con gli elementi valorizzati dai giudici di merito; in mancanza, la censura resta meramente assertiva e non ammissibile in cassazione.
Come è indicizzato
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