Cassazione Penale, Ordinanza n. 08783/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era generico e non confrontato in modo specifico con la motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bari aveva confermato la condanna emessa nei confronti dell'imputato per furto aggravato. Avverso tale decisione, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore, deducendo un unico motivo che la Corte di cassazione qualifica come intrinsecamente generico: non conteneva una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto a sostegno dell'impugnazione né specifici riferimenti critici alla motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e argomentati; la mera genericità del motivo ne comporta l'inammissibilità.
La mancanza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso deve essere specifico, confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata e indicare le ragioni di diritto e di fatto poste a fondamento della censura.
- Un motivo di ricorso meramente generico, privo di un effettivo aggancio alla sentenza impugnata, non consente il sindacato di legittimità e comporta l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione determina, oltre alle conseguenze economiche di legge, la soccombenza processuale del ricorrente.
Come è indicizzato
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