Sentenza del 08/09/2022 n. 2718 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di rettifica e liquidazione in materia di imposta sulle successioni: l'Agenzia aveva rettificato il valore di terreni edificabili mediante stima sintetico-comparativa basata su un atto negoziale relativo a terreni viciniori. I ricorrenti contestavano la rettifica sostenendo la natura agricola del terreno e denunciando l'insufficienza di un singolo atto come parametro di comparazione; inoltre richiedevano la deduzione di passività (debiti) del defunto nella successione.
La decisione
Il giudice d'appello ha ritenuto fondato l'appello proposto dall'Agenzia, riformando la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso dei contribuenti. Il giudice ha stabilito che la comparazione con un singolo atto è ammissibile se l'avviso riproduce i contenuti essenziali dell'atto e fornisce adeguata motivazione; l'Agenzia aveva prodotto estratto di mappa, certificato di destinazione urbanistica e l'atto notarile utilizzato come parametro, pertanto la rettifica è legittima. I ricorrenti non hanno dimostrato né la natura agricola (contraddetta dagli strumenti urbanistici) né i requisiti di attualità e determinazione dei debiti ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 346/1990. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato e i ricorrenti condannati in solido alle spese di entrambi i gradi.
Norme richiamate
I debiti deducibili nella successione devono essere esistenti alla data di apertura della successione e caratterizzati da attualità e determinazione dell'ammontare; solo così è configurabile un effettivo depauperamento dell'attivo ereditario. Nel caso di specie i ricorrenti non hanno provato questi requisiti.
Giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 5, Sent. n. 3388/2019 richiamata)
Sez. 5 - Sentenza n. 3388 del 06/02/2019, Rv. 652637 - 01
L'avviso di rettifica e di liquidazione basato su comparazione con beni simili è adeguatamente motivato se contiene la riproduzione del contenuto essenziale dell'atto utilizzato come parametro, consentendo di comprendere il parametro impiegato per la rettifica. Non è richiesto un numero minimo di atti comparativi né rilievi morfologici obbligatori, purché la motivazione sia adeguata.
Massime di principio
- La comparazione per la rettifica del valore di immobili può essere fondata anche su un singolo atto, purché l'avviso riproduca i contenuti essenziali dell'atto e dia adeguata motivazione sul parametro utilizzato.
- Il giudice tributario non può rigettare a priori la comparazione basata su un unico atto: deve spiegare concretamente perché quel parametro non è idoneo; altrimenti la decisione risulta apodittica e vulnerabile in appello.
- Il contribuente che contesta la destinazione urbanistica o la natura del bene (es. agricola vs edificabile) deve fornire prove specifiche e documentali; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Per ottenere la deduzione dei debiti nella successione è necessario provare che i debiti esistessero alla data di apertura della successione e che fossero attuali e determinati nell'ammontare; assenza di prova comporta il rigetto della deduzione.
- La produzione da parte dell'Amministrazione di estratti di mappa, certificati di destinazione urbanistica e dell'atto notarile indicato nell'avviso rafforza la legittimità della rettifica per comparazione.
- In caso di soccombenza in entrambi i gradi, le spese seguono la soccombenza: il giudice d'appello può condannare i ricorrenti al rimborso delle spese per entrambi i gradi.
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