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Sentenza

Sentenza del 08/09/2022 n. 1008 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia concerneva la tassazione in sede di registro di un decreto ingiuntivo: la contribuente (B. M. SPA) contestava l'applicazione dell'imposta proporzionale del 3% sugli interessi, sostenendo che si trattasse di interessi convenzionali (remunerativi) e non di interessi moratori; la CTP di primo grado le aveva dato ragione. L'Amministrazione ha impugnato la sentenza, deducendo che gli interessi, a seguito del recesso dell'istituto di credito e della richiesta di pagamento, erano divenuti interessi moratori e pertanto soggetti a imposta proporzionale di registro.

La decisione

La Commissione d'Appello ha accolto l'appello dell'Ufficio riformando la sentenza di primo grado: ha ritenuto che, per effetto della comunicazione di recesso del 09/11/2016 e della successiva richiesta di pagamento del 23/11/2016, il debitore è stato costituito in mora e gli interessi maturati da quella data hanno natura moratoria. Di conseguenza gli interessi moratori sono stati correttamente assoggettati all'imposta di registro in misura proporzionale del 3% (art. 8 lett. b) Tariffa - Parte I, DPR n.131/1986), con esclusione dell'irrilevanza ai fini IVA (art. 15 DPR n.633/1972). Il ricorso è respinto; l'appellata è condannata alle spese (Euro 800 per ciascun grado).

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico imposta di registro)

    art. 8, comma 1, lett. b) Tariffa, Parte I; art. 40; art. 37; Nota II all'art. 8

    Gli atti giudiziari che condannano al pagamento di somme sono soggetti all'imposta proporzionale del 3% se gli importi hanno natura di interessi moratori; la Nota II e l'art. 40 stabiliscono il principio di alternatività IVA/registro: se gli interessi sono soggetti a IVA (ossia remunerativi), la tassazione in registro è fissa, altrimenti proporzionale.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA)

    Esclude dalla base imponibile IVA le somme dovute a titolo di interessi moratori o penalità per ritardi: perciò gli interessi moratori non concorrono alla base IVA e non impediscono l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro.

  • Codice Civile

    La costituzione in mora prevista dalla norma può avvenire anche senza intimazione formale in caso di obbligazioni pecuniarie; nel caso esaminato la comunicazione di recesso ha reso esigibile il debito e costituito in mora il debitore.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Previsione procedurale citata in relazione all'istanza di reclamo/mediazione proposta dalla ricorrente in sede amministrativa/giurisdizionale.

  • Circolare dell'Amministrazione finanziaria

    Circolare n. 34/E del 30 marzo 2001

    Chiarisce che, se il decreto ingiuntivo dispone il pagamento di interessi di mora, tali interessi sono soggetti all'imposta proporzionale di registro nella misura del 3%.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Ordinanze e sentenze richiamate: n. 17276/2017; n. 27304/2017; n. 17447/2019; n. 3379/2020 (e altre indicate)

    Consolidato orientamento secondo cui occorre distinguere la natura degli interessi: se moratori, sono assoggettati all'imposta proporzionale del 3%; se convenzionali/compensativi (e ricollegabili a operazioni soggette a IVA) la tassazione in registro è in misura fissa per effetto dell'alternatività con l'IVA.

Massime di principio

  • Per qualificare gli interessi come moratori o convenzionali occorre guardare alla fonte e al momento in cui sono maturati: la costituzione in mora (anche per comunicazione di recesso che renda il credito esigibile) trasforma/interpreta gli interessi come moratori.
  • Gli interessi moratori non concorrono alla base imponibile IVA (art. 15 DPR n.633/1972) e, se oggetto di condanna giudiziale, sono assoggettati all'imposta di registro proporzionale (3%) ai sensi dell'art. 8, lett. b) della Tariffa parte I (DPR n.131/1986).
  • Se gli interessi hanno natura remunerativa/convenzionale e sono riconducibili a operazioni soggette a IVA, opera il principio di alternatività IVA/registro e l'atto giudiziale va assoggettato all'imposta fissa (Nota II all'art. 8 Tariffa).
  • La messa in mora può essere costituita anche senza formale intimazione quando la normativa o gli atti contrattuali rendono il credito esigibile (es. comunicazione di recesso/risoluzione e successiva richiesta di pagamento). In tali casi la natura degli interessi va valutata alla luce di quella data.
  • In caso di contenzioso, la distinzione tra interessi moratori e convenzionali è cruciale per determinare il regime fiscale: la documentazione circa la data e la modalità della costituzione in mora e la natura pattuita degli interessi è determinante.

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