Sentenza del 08/09/2022 n. 1008 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia concerneva la tassazione in sede di registro di un decreto ingiuntivo: la contribuente (B. M. SPA) contestava l'applicazione dell'imposta proporzionale del 3% sugli interessi, sostenendo che si trattasse di interessi convenzionali (remunerativi) e non di interessi moratori; la CTP di primo grado le aveva dato ragione. L'Amministrazione ha impugnato la sentenza, deducendo che gli interessi, a seguito del recesso dell'istituto di credito e della richiesta di pagamento, erano divenuti interessi moratori e pertanto soggetti a imposta proporzionale di registro.
La decisione
La Commissione d'Appello ha accolto l'appello dell'Ufficio riformando la sentenza di primo grado: ha ritenuto che, per effetto della comunicazione di recesso del 09/11/2016 e della successiva richiesta di pagamento del 23/11/2016, il debitore è stato costituito in mora e gli interessi maturati da quella data hanno natura moratoria. Di conseguenza gli interessi moratori sono stati correttamente assoggettati all'imposta di registro in misura proporzionale del 3% (art. 8 lett. b) Tariffa - Parte I, DPR n.131/1986), con esclusione dell'irrilevanza ai fini IVA (art. 15 DPR n.633/1972). Il ricorso è respinto; l'appellata è condannata alle spese (Euro 800 per ciascun grado).
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico imposta di registro)
art. 8, comma 1, lett. b) Tariffa, Parte I; art. 40; art. 37; Nota II all'art. 8
Gli atti giudiziari che condannano al pagamento di somme sono soggetti all'imposta proporzionale del 3% se gli importi hanno natura di interessi moratori; la Nota II e l'art. 40 stabiliscono il principio di alternatività IVA/registro: se gli interessi sono soggetti a IVA (ossia remunerativi), la tassazione in registro è fissa, altrimenti proporzionale.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA)
Esclude dalla base imponibile IVA le somme dovute a titolo di interessi moratori o penalità per ritardi: perciò gli interessi moratori non concorrono alla base IVA e non impediscono l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro.
Codice Civile
La costituzione in mora prevista dalla norma può avvenire anche senza intimazione formale in caso di obbligazioni pecuniarie; nel caso esaminato la comunicazione di recesso ha reso esigibile il debito e costituito in mora il debitore.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Previsione procedurale citata in relazione all'istanza di reclamo/mediazione proposta dalla ricorrente in sede amministrativa/giurisdizionale.
Circolare dell'Amministrazione finanziaria
Circolare n. 34/E del 30 marzo 2001
Chiarisce che, se il decreto ingiuntivo dispone il pagamento di interessi di mora, tali interessi sono soggetti all'imposta proporzionale di registro nella misura del 3%.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Ordinanze e sentenze richiamate: n. 17276/2017; n. 27304/2017; n. 17447/2019; n. 3379/2020 (e altre indicate)
Consolidato orientamento secondo cui occorre distinguere la natura degli interessi: se moratori, sono assoggettati all'imposta proporzionale del 3%; se convenzionali/compensativi (e ricollegabili a operazioni soggette a IVA) la tassazione in registro è in misura fissa per effetto dell'alternatività con l'IVA.
Massime di principio
- Per qualificare gli interessi come moratori o convenzionali occorre guardare alla fonte e al momento in cui sono maturati: la costituzione in mora (anche per comunicazione di recesso che renda il credito esigibile) trasforma/interpreta gli interessi come moratori.
- Gli interessi moratori non concorrono alla base imponibile IVA (art. 15 DPR n.633/1972) e, se oggetto di condanna giudiziale, sono assoggettati all'imposta di registro proporzionale (3%) ai sensi dell'art. 8, lett. b) della Tariffa parte I (DPR n.131/1986).
- Se gli interessi hanno natura remunerativa/convenzionale e sono riconducibili a operazioni soggette a IVA, opera il principio di alternatività IVA/registro e l'atto giudiziale va assoggettato all'imposta fissa (Nota II all'art. 8 Tariffa).
- La messa in mora può essere costituita anche senza formale intimazione quando la normativa o gli atti contrattuali rendono il credito esigibile (es. comunicazione di recesso/risoluzione e successiva richiesta di pagamento). In tali casi la natura degli interessi va valutata alla luce di quella data.
- In caso di contenzioso, la distinzione tra interessi moratori e convenzionali è cruciale per determinare il regime fiscale: la documentazione circa la data e la modalità della costituzione in mora e la natura pattuita degli interessi è determinante.
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