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Sentenza

Sentenza del 08/09/2022 n. 2700 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Accertamento induttivo - prova dei costi deducibili - TFR e contributi personale dipendente - perizia giurata di stima - ammissibilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

In un accertamento induttivo puro l'Agenzia ha determinato il reddito imponibile sottraendo dai ricavi solamente i costi del personale risultanti dal modello 770, omettendo invece il computo del TFR e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro. Il contribuente ha depositato in atti una perizia giurata di stima, redatta da proprio consulente, per quantificare il TFR e i contributi non considerati dall'Amministrazione e chiedere la loro deduzione.

La decisione

Il giudice ha ritenuto ammissibile la perizia giurata di stima depositata dal ricorrente quale mezzo di prova idoneo a dimostrare la quantificazione del TFR e degli oneri previdenziali/assistenziali. In conseguenza, la prova fornita ha consentito il riconoscimento (nei limiti della perizia e della sua congruità) dei costi deducibili non considerati dall'Agenzia, con conseguente riduzione della base imponibile rispetto a quanto inizialmente accertato.

Norme richiamate

  • Codice Civile - disciplina del trattamento di fine rapporto (TFR)

    Il TFR costituisce un obbligo a carico del datore di lavoro e va considerato nel computo dei costi del personale; la sentenza assume che tale onere sia deducibile se adeguatamente provato nella quantificazione.

  • Norme in materia di accertamento tributario

    Nell'accertamento induttivo l'Amministrazione può determinare il reddito sulla base di elementi, ma l'onere di dedurre costi non considerati può essere assolto dal contribuente mediante idonea prova documentale o peritale; la sentenza riconosce che la perizia giurata può costituire tale prova.

  • Regole probatorie e mezzi di prova (perizia giurata)

    La perizia giurata di stima redatta dal contribuente è ammissibile come mezzo di prova, a condizione che sia congrua, motivata e depositata nel contraddittorio; l'Amministrazione resta libera di contestarne i contenuti e chiedere verifiche o una CTU.

Massime di principio

  • In un accertamento induttivo il contribuente può validamente contestare l'omissione di componenti negativi (es. TFR e oneri previdenziali) mediante prova tecnica: una perizia giurata di stima depositata in atti è ammissibile e può integrare la documentazione necessaria per ottenere il riconoscimento dei costi.
  • La perizia giurata redatta dal contribuente deve essere completa, motivata e coerente con la documentazione aziendale (buste paga, libri paga, versamenti contributivi, contratti) perché il giudice la ritenga attendibile; in mancanza di congruità può essere disconosciuta dall'Amministrazione o dal giudice.
  • L'accettazione della perizia non è automatica: l'Amministrazione può contestare i criteri di stima e chiedere una controperizia o CTU; è quindi consigliabile che la perizia sia tecnicamente solida e, se possibile, redatta o integrata da professionista indipendente.
  • Per evitare l'accertamento induttivo è preferibile che il contribuente, già in sede di controllo, produca documentazione probatoria dettagliata; in sede giudiziale la perizia giurata rappresenta uno strumento utile ma non esclusivo per provare l'effettiva sussistenza dei costi deducibili.
  • Se la perizia viene accolta, il riconoscimento di TFR e contributi riduce la base imponibile e l'imposta dovuta; in caso di disconoscimento il contribuente deve essere pronto a fornire ulteriori elementi probatori o a richiedere accertamenti tecnici collegiali.

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