Sentenza del 08/09/2022 n. 2687 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeGli appelli (principale e incidentale) sono stati accolti; la sentenza di primo grado è stata riformata e il ricorso del contribuente è stato rigettato. Le spese del doppio grado di giudizio sono compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cartella di pagamento contestata riguardava IRPEF per gli anni 1999-2000-2001, con sanzioni e interessi derivanti da tre avvisi di accertamento divenuti definitivi in seguito a sentenze della CTR di Catanzaro (nn. 2728-2729-2730 del 19.09.2018). In primo grado la CTP aveva annullato la cartella ritenendo carente la motivazione rispetto al calcolo degli interessi. L'Agenzia ha impugnato sostenendo violazione e falsa applicazione di norme e anomalie motivazionali. La CTR, richiamando la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 22281/22, ha ritenuto che la cartella, essendo successiva ad atti che hanno già quantificato debito e interessi, è adeguatamente motivata con il semplice richiamo degli atti precedenti e la quantificazione degli accessori.
Norme richiamate
legge n. 212/2000
L'obbligo di motivazione è soddisfatto quando la cartella, seguendo un atto che ha già determinato il quantum del debito e gli interessi, richiama quell'atto e quantifica gli ulteriori accessori.
legge n. 241/1990
Principio generale di motivazione degli atti amministrativi applicato anche alle cartelle di pagamento; la cartella deve contenere una motivazione adeguata.
Cass. Sez. Unite 22281/22
Se la cartella segue un atto precedente che ha già quantificato tributo e interessi, è congruamente motivata dal richiamo all'atto e dalla quantificazione degli accessori; se invece la cartella è il primo atto riguardante la pretesa per interessi, deve indicare la base normativa e la decorrenza degli interessi (senza necessità di dettagliare i tassi periodici o le modalità di calcolo).
Massime di principio
- Quando la cartella di pagamento segue un precedente atto impositivo definitivo che ha già fissato il debito, il richiamo a tale atto e la quantificazione degli accessori soddisfano l'obbligo di motivazione relativo agli interessi.
- Se la cartella costituisce il primo atto che reclama interessi, deve comunque indicare la base normativa degli interessi e la decorrenza dalla quale sono dovuti; non è invece richiesta la specificazione dei tassi periodici o la riproduzione dettagliata del calcolo.
- Il contribuente che impugna una cartella deve verificare se esistono atti precedenti effettivamente definitivi e se la cartella li richiama e quantifica adeguatamente; l'assenza di dettagli aritmetici non è automaticamente sufficiente per l'annullamento quando esistono atti richiamati.
- L'amministrazione che emette la cartella dovrebbe indicare esplicitamente i riferimenti agli atti precedenti (avvisi, sentenze) e la quantificazione degli accessori per ridurre il rischio di annullamento per carenza motivazionale.
- In presenza di recente giurisprudenza di legittimità chiarificatrice, il giudice può compensare le spese processuali tra le parti.
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