Sentenza del 08/09/2022 n. 3435 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di atto di recupero relativo a compensazione di un credito d'imposta per costi di ricerca e sviluppo (anno 2016) che l'Ufficio riteneva indebitamente utilizzato dalla contribuente in quanto attribuito originariamente a terzo soggetto (Bxxxx Jxxxx S.r.l.). La società ricorrente sosteneva di aver acquistato validamente il credito mediante scrittura privata di cessione, di averne informato l'Amministrazione tramite la compilazione del quadro RU della dichiarazione del cedente e di aver utilizzato il credito in compensazione con modello F24 indicando l'origine del credito. L'Agenzia eccepiva la non cedibilità del credito (art.3 DL 145/2013 e art. 43-bis DPR 602/1973), l'inopponibilità della cessione all'Amministrazione in assenza di notificazione e forma pubblica (art.69 RD 2440/1932 e art.1264 c.c.), e la violazione dell'art.17 D.Lgs.241/1997 in quanto la compensazione sarebbe possibile solo se credito e debito fossero nella titolarità dello stesso soggetto.
La decisione
L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato respinto. Il giudice ha ritenuto infondate le censure dell'Ufficio: la scrittura privata ha trasferito la titolarità del credito a Sxxxx S.r.l., che pertanto aveva diritto ad utilizzarlo in compensazione; le norme richiamate dall'Ufficio (art.43-bis DPR 602/1973 e disposizioni su cessioni di crediti richiesti a rimborso) non si applicano alla fattispecie, essendo il credito non richiesto a rimborso; le eccezioni relative a forma e notificazione (art.69 R.D.) sono state sollevate tardivamente e, comunque, la comunicazione tramite quadro RU e l'indicazione del cedente nel modello F24 sono state ritenute idonee a soddisfare l'onere informativo. Inoltre l'Ufficio non poteva introdurre nuovi motivi non indicati nell'atto impositivo. Spese del grado compensate.
Norme richiamate
L. 296/2006 art. 1 commi 280-283
Norma che disciplina il credito d'imposta per ricerca e sviluppo, richiamata quale fonte del credito oggetto della cessione; il giudice non ha rilevato un divieto di cessione in tale normativa.
D.L. 145/2013 art. 3
Richiamato dall'Amministrazione per sostenere la non cedibilità del credito; la Corte ha ritenuto il rilievo tardivo e, comunque, non idoneo a vietare la cessione nella fattispecie.
DPR 602/1973 art. 43-bis
"cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi"; "Il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione"
La norma riguarda specificamente le cessioni di crediti richiesti a rimborso; il giudice ha escluso la sua applicabilità al credito per R&S non richiesto a rimborso e ha precisato che il divieto alla successiva cessione non si applicava perché qui il cessionario ha utilizzato il credito in compensazione e non lo ha a sua volta ceduto.
R.D. 2440/1932 art. 69
"debbono essere notificate all'amministrazione"; "devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio"
L'Amministrazione ha invocato l'inopponibilità della cessione per mancata notificazione/formalità; il giudice ha rilevato che tale motivo non era indicato nell'atto impositivo (tardivo) e che la comunicazione tramite quadro RU e l'indicazione sul modello F24 hanno comunque soddisfatto l'onere informativo.
Codice Civile art. 1264
Richiamato dall'Ufficio riferendosi alle forme della cessione; il giudice ha ritenuto la scrittura privata sufficiente nel caso concreto e ha considerato le eccezioni tardive o non sussistenti.
D.Lgs. 241/1997 art. 17
"solo nell'ipotesi in cui i crediti che ne sono oggetto, siano nella titolarità dell'obbligato"
L'Ufficio sosteneva che la compensazione fosse possibile solo se il credito fosse nella titolarità dell'obbligato; il giudice ha confermato che, essendo avvenuta la cessione, il credito era nella titolarità di Sxxxx S.r.l. e quindi utilizzabile in compensazione.
L. 212/2000 art. 6
Riferimento dell'Ufficio (sul contraddittorio); il giudice ha ritenuto inapplicabile l'articolo alla fattispecie e non necessario un contraddittorio preventivo per le ragioni indicate dall'Amministrazione.
Massime di principio
- Una scrittura privata di cessione, adeguatamente documentata, può trasferire la titolarità di un credito d'imposta e rendere il cessionario legittimato a usarlo in compensazione, salvo che una norma espressa vieti la cessione di quel particolare credito.
- La disciplina dell'art. 43-bis DPR 602/1973 si applica specificamente ai crediti richiesti a rimborso; va verificato se il credito contestato sia effettivamente stato oggetto di richiesta di rimborso prima di utilizzare quella norma come ostativo alla cessione.
- L'onere di informazione dell'Amministrazione finanziaria può essere assolto tramite la corretta indicazione nella dichiarazione (quadro RU) del cedente e tramite l'indicazione del credito di origine nel modello F24; tali elementi rafforzano l'opponibilità della cessione verso l'Amministrazione.
- L'Amministrazione non può fondare l'atto impositivo su motivi diversi da quelli indicati nella motivazione dell'atto stesso: eccezioni sollevate tardivamente in giudizio possono essere dichiarate inammissibili.
- In assenza di un divieto legislativo espresso di cessione, è prudente stipulare una scrittura privata (o atto formale se richiesto dalla normativa specifica), conservare la prova della comunicazione all'Amministrazione e indicare sempre l'origine del credito negli F24 per evitare contestazioni di opponibilità.
- Se la legge espressamente vieta la cessione di un determinato credito o impone forme e notifiche particolari, la cessione sarà inefficace nei confronti dell'Amministrazione; pertanto è essenziale verificare la normativa applicabile al tipo di credito prima di procedere.
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