Cassazione Penale, Sentenza n. 25510/2025 del 10/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha riconosciuto la continuazione tra due sentenze irrevocabili e ha rideterminato la pena complessiva (5 anni reclusione e €22.000 di multa). Denuncia violazione di legge (art. 81 c.p. e art. 671 c.p.p.) e vizio di motivazione: contesta il calcolo degli aumenti applicati in fase esecutiva rispetto a quelli stabiliti dal giudice della cognizione (sostiene che il giudice dell'esecuzione ha aumentato la pena in modo contrario al principio di intangibilità in peius del giudicato).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità. La Corte ha rilevato che, in tema di riconoscimento della continuazione in sede di impugnazione, l'onere di allegare elementi specifici e concreti spetta alla parte che chiede il beneficio; non è sufficiente la sola produzione delle sentenze o la generica istanza. Il ricorrente non ha prodotto la sentenza di primo grado rispetto alla quale deduceva il vizio di motivazione in tema di determinazione degli aumenti, per cui la censura è generica e inammissibile. A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato perché il giudice per le indagini preliminari ha operato in funzione di giudice del rinvio/executive secondo la disciplina prevista da tale articolo.
Norma sulla continuazione cui si riferisce la contestazione: il ricorrente deduce errata applicazione della disciplina 'quoad poenam' tra le sentenze impugnate.
Norma procedurale richiamata nella impugnazione; segnalata come rapporto con la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva/di rinvio.
Richiama l'onere dell'impugnante, in sede d'appello/impugnazione, di allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle richieste, utile a valutare la genericità delle censure.
art. 186 disp. att. cod. proc. pen.
le copie delle sentenze o decreti irrevocabili, se non allegate alla richiesta prevista dall'art. 671 comma primo cod. proc. pen. sono acquisite d'ufficio
La Corte precisa che questa disposizione, che disciplina l'acquisizione d'ufficio delle sentenze irrevocabili, non è applicabile al giudizio di cognizione: in sede di cognizione l'onere di indicare e allegare le sentenze si accompagna all'obbligo di indicare gli elementi induttivi della preesistenza dell'unicità del disegno criminoso.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per la sanzione di €3.000 a carico del ricorrente, per l'inammissibilità evidente dell'impugnazione.
Massime di principio
- In impugnazioni che mirano al riconoscimento della continuazione è necessario allegare copie delle sentenze irrevocabili e, soprattutto, elementi specifici e concreti che dimostrino l'unicità del disegno criminoso (non basta la mera produzione delle sentenze o una richiesta generica).
- La disposizione che consente l'acquisizione d'ufficio delle sentenze irrevocabili in sede esecutiva (art. 186 disp. att.) non esime l'impugnante dall'indicare e comprovare, nella fase di cognizione, gli elementi fattuali e giuridici che giustificano il riconoscimento della continuazione.
- Se si contesta in esecuzione la determinazione degli aumenti, occorre documentare in modo puntuale le decisioni precedenti e dimostrare l'errore nel calcolo o nell'applicazione degli incrementi: altrimenti la censura sarà considerata generica e inammissibile.
- Il principio di intangibilità in peius del giudicato impone che le decisioni esecutive non aggravino la posizione soggettiva dell'imputato rispetto a quanto deciso nel giudicato, ma la relativa censura deve essere adeguatamente motivata e documentata per essere recepita in sede di impugnazione.
- Impugnazioni manifestamente generiche o infondate possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è opportuno che il difensore produca tutta la documentazione e le ragioni di diritto e di fatto in modo dettagliato.
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