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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44361/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Trieste per due motivi principali: (1) nullità della decisione per mancata trattazione orale dell'udienza di appello del 7/2/2024 nonostante la difesa avesse depositato tempestiva richiesta di trattazione orale e avesse comunicato adesione a un'astensione di categoria (violazione del diritto di difesa e del contraddittorio); (2) sopravvenuta improcedibilità del reato contestato al capo D) (danneggiamento di un veicolo), a seguito delle modifiche legislative (d.lgs. n. 31/2024) che hanno reso il reato procedibile a querela, con efficacia retroattiva per effetto della disciplina transitoria richiamata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi. Ha qualificato come nullità assoluta e insanabile lo svolgimento del giudizio con rito cartolare nonostante la rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, in violazione del diritto al contraddittorio (art. 179 c.p.p.). Tale motivo è stato considerato preliminare e assorbente, ma la Corte ha rilevato anche la fondatezza del secondo motivo relativo all'improcedibilità del capo D) alla luce della riforma e della disciplina transitoria. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Trieste per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 23-bis d.l. n. 137/2020 (convertito dalla legge n. 176/2020)

    Ha stabilito che il giudizio di appello, nel periodo emergenziale, si svolge con trattazione scritta a meno che una parte non richieda tempestivamente la trattazione orale; la Corte ha interpretato che la richiesta rituale e tempestiva impone lo svolgimento dell'udienza orale e che l'omessa osservanza costituisce nullità assoluta se la parte è privata della presenza del difensore.

  • art. 94 d.lgs. n. 150/2022

    Proroga della disciplina emergenziale (trattazione scritta) per le impugnazioni proposte entro i termini previsti; la Corte ha ritenuto applicabile tale regime al ricorso proposto l'8/7/2022.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Norma sul diritto di partecipazione e assistenza del difensore: la Corte ha ritenuto che la mancata trattazione orale, quando la presenza del difensore è obbligatoria, determina violazione insanabile del contraddittorio, configurando nullità assoluta.

  • art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamata nella discussione sull'eccepibilità delle nullità: la giurisprudenza è divisa, ma la Corte ha affermato che la nullità qui considerata è assoluta e quindi rilevabile d'ufficio.

  • d.lgs. n. 31/2024

    Ha modificato la procedibilità del reato di danneggiamento (capo D), rendendolo procedibile a querela; la Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di improcedibilità del capo D) in base alla nuova disciplina e alle norme transitorie applicabili.

  • art. 9 d.lgs. n. 31/2024

    Richiamata come disciplina transitoria che regola l'efficacia temporale della modifica della procedibilità; la Corte ne trae la conseguenza che, nelle condizioni di causa, il reato può risultare improcedibile.

Massime di principio

  • Se il difensore deposita in modo rituale e tempestivo la richiesta di trattazione orale nel regime emergenziale, lo svolgimento del processo con rito cartolare senza la trattazione orale costituisce nullità assoluta e insanabile per violazione del diritto al contraddittorio.
  • La nullità derivante dall'assenza impropria della trattazione orale è rilevabile in Cassazione e può comportare l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, con trasmissione per nuovo giudizio.
  • In presenza di riforme legislative che modificano la procedibilità di un reato (es. da perseguibile d'ufficio a procedibile a querela), è fondamentale verificare la data di instaurazione del giudizio e le norme transitorie: la nuova disciplina può rendere improcedibile l'azione penale per fatti anteriori se la transizione lo prevede.
  • Le parti devono conservare e produrre prova dell'avvenuto deposito e della trasmissione telematica delle istanze (richiesta di trattazione orale, comunicazioni di astensione), perché l'assenza di tali documenti in cancelleria può determinare controversie decisive sull'effettiva partecipazione al processo.
  • In ipotesi di adesione a scioperi o astensioni di categoria segnalate tempestivamente, il giudice deve tenerne conto e non procedere a trattazione cartolare se ciò impedisce la partecipazione difensiva richiesta.

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