Cassazione Penale, Sentenza n. 29956/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il P.m. ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Perugia che aveva annullato la misura cautelare dell'obbligo di dimora applicata dal G.I.P. di Terni: per Poirè si contestava l'uso di un'asta/bandiera in modo da creare concreto pericolo (art. 6-bis, comma 1, legge 401/1989); per Brazzi si contestava la resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), rilevando che, dopo una fase di arretramento, il gruppo cui apparteneva l'indagato era nuovamente avanzato contro gli agenti e uno di essi era stato spinto. Il ricorso denunciava omissione di valutazione del filmato integrale e vizio di motivazione del Tribunale di Perugia.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per essere genericamente formulato. Quanto a Poirè, la Corte ha ritenuto insufficiente il fatto di "brandire" o agitare una bandiera (anche se considerata alla stregua di un bastone): ai fini del reato previsto dall'art. 6-bis occorre che l'oggetto sia lanciato o effettivamente utilizzato e che da tale uso derivi un concreto pericolo; la mera agitazione non dimostra tale rischio senza specifici riferimenti di contesto e dinamica. Quanto a Brazzi, la Corte ha ritenuto che la generica appartenenza al gruppo non dimostra un contributo eziologicamente rilevante del singolo: dopo l'arretramento l'indagato era posto ai margini e non risultava provato che avesse partecipato alla successiva avanzata; pertanto la contestazione non era adeguatamente motivata rispetto alla sua condotta personale.
Norme richiamate
legge 401 del 1989, art. 6-bis, comma 1
art. 6-bis, comma 1, legge 401 del 1989
La Corte interpreta la norma nel senso che non basta la mera detenzione o agitazione di un oggetto assimilabile a un bastone: per integrare la fattispecie bisogna che l'oggetto sia lanciato o utilizzato in modo tale da creare un concreto pericolo valutato nella sua concretezza e nel contesto
La Corte richiama il principio per cui il delitto di resistenza può realizzarsi anche con atteggiamenti impliciti che impediscano o intralcino l'atto di ufficio, ma per la responsabilità individuale è necessario provare il contributo personale dell'indagato a quell'atteggiamento
codice penale, artt. 110, 337, 339, comma 1, 61, comma 1, n.1
artt. 110, 337, 339, comma 1, 61, comma primo, n. 1 cod. pen.
Riferimento alle contestazioni cumulative: la Corte richiede specificità circa la condotta personale e la partecipazione soggettiva per poter ravvisare concorso di persone nei reati contestati
d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Norma procedural-organizzativa richiamata per il trattamento del ricorso senza intervento delle parti; la Corte registra la modalità processuale seguita
d.lgs. 150 del 2022, art. 94, comma 2
art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022
Richiamo procedurale rispetto alla proroga dei termini per il trattamento del ricorso senza intervento delle parti
d.l. 162 del 2022, art. 5-duodecies, convertito con legge 199 del 2022
art. 5-duodecies, d.l. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 199 del 2022
Ulteriore riferimento alla disciplina transitoria/procedurale che giustifica il rito adottato nella trattazione del ricorso
Massime di principio
- La mera detenzione o agitazione di una bandiera o di un oggetto assimilabile a un bastone non è di per sé idonea a integrare la fattispecie di cui all'art. 6-bis: occorre dimostrare l'uso lanciato o concreto dell'oggetto tale da creare un pericolo reale, valutato nel contesto e nella dinamica.
- Per attribuire ad un individuo la responsabilità per la condotta di un gruppo non è sufficiente provare la sua semplice appartenenza o presenza: è necessario dimostrare il contributo personale, materiale o morale, e il nesso eziologico tra il comportamento del singolo e l'evento incriminato.
- Nell'impugnazione per presunta omessa valutazione di prove audiovisive bisogna indicare con precisione come il contenuto omesso avrebbe cambiato la valutazione probatoria e il decisum: deduzioni generiche sullo sviluppo "dinamico" del filmato sono insufficienti in sede di ricorso.
- Il reato di resistenza può essere realizzato anche con comportamenti impliciti o non violenti che comunque impediscano l'azione degli agenti, ma l'accertamento richiede una motivazione specifica sulla percepibilità e sull'effetto intralcio dell'atteggiamento imputato al singolo.
- Perché un ricorso sia ammissibile in sede di riesame o impugnazione, le censure devono essere concrete, non meramente prospettive o generiche; va provato il travisamento probatorio o l'omessa valutazione in modo circostanziato.
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