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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26752/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente censurava la decisione della Corte d'appello nella parte in cui non aveva applicato una sanzione sostitutiva della pena detentiva breve. Il motivo veniva formulato come deduzione di erronea valutazione dei presupposti legittimanti la sostituzione della pena, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto anche reiterativo, generico e aspecifico rispetto alla concreta motivazione di secondo grado. In appello, infatti, era stata espressamente formulata una prognosi negativa sul buon esito della misura sostitutiva, valorizzando precedenti specifici dell'imputato ritenuti ostativi. La censura non si confrontava in modo puntuale con tale ratio decidendi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non fondato il motivo relativo alla mancata applicazione delle sanzioni sostitutive, osservando che il giudice, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, non può basare la prognosi negativa soltanto sui precedenti penali, ma può desumere elementi di valutazione anche dalla natura e dal numero di essi e dall'epoca di commissione degli illeciti. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva motivato specificamente facendo leva su precedenti specifici ostativi alla prognosi positiva. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Le modifiche in tema di pene sostitutive non escludono che il giudice possa fondare la prognosi negativa anche sulla natura, sul numero e sull'epoca dei precedenti dell'imputato, non solo sulla loro mera esistenza.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulle pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice deve formulare una prognosi concreta sulla capacità dell'imputato di adempiere alle prescrizioni della misura, e tale valutazione può essere tratta anche dalla natura, dal numero e dalla collocazione temporale dei precedenti penali.
  • La motivazione sul diniego della sanzione sostitutiva è adeguata quando si confronta con elementi specifici della personalità e della storia giudiziaria dell'imputato, non essendo necessario limitarsi a un richiamo astratto ai precedenti penali.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in una censura generica o aspecifica, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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