Cassazione Penale, Ordinanza n. 01369/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Messina che aveva rigettato l'opposizione al diniego di affidamento in prova ai servizi sociali, confermando la detenzione domiciliare per un condannato a pena residua di anni 1, mesi 5 e giorni 13 per maltrattamenti in famiglia commessi tra il 2014 e il 2020. Il tribunale di merito aveva valorizzato: la gravità dei maltrattamenti, pregresse violazioni della misura cautelare del divieto di avvicinamento, alcune pendenze, la mancata presentazione all'U.E.P.E. per motivi di lavoro e la relazione dell'UEPE, ritenuta indicativa di insufficiente consapevolezza e responsabilizzazione. Con il ricorso si deducevano vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che il diniego fosse fondato su elementi erronei o mal letti: la gravità del fatto, trasgressioni risalenti, pendenze inesistenti, il rinvio del colloquio con l'UEPE concordato per sopravvenuti impegni lavorativi e l'omessa valutazione di una consulenza di parte. La Cassazione ha ritenuto che, a prescindere dalle contestazioni su alcune circostanze fattuali, la motivazione del diniego restasse comunque solida perché basata anche su violazioni del regime cautelare sintomatiche di inaffidabilità e sulle indicazioni dell'UEPE circa la necessità di una più matura acquisizione di consapevolezza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure, osservando che il Tribunale di sorveglianza aveva correttamente fondato il diniego dell'affidamento in prova non solo sulla gravità dei fatti, ma anche su condotte pregresse incompatibili con un giudizio positivo di affidabilità e sulle risultanze dell'UEPE. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base del provvedimento di detenzione domiciliare confermato dal Tribunale di sorveglianza
richiamato solo per l'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- In tema di affidamento in prova ai servizi sociali, il tribunale di sorveglianza può negare la misura quando, anche in presenza di alcuni elementi positivi, ritenga necessario un ulteriore periodo di osservazione per verificare l'effettiva capacità del condannato di rispettare le prescrizioni.
- Il giudizio di concessione delle misure alternative deve fondarsi su una valutazione prognostica complessiva della personalità del condannato, che può legittimamente valorizzare non solo il reato in esecuzione, ma anche la condotta illecita precedente e successiva alla commissione del fatto.
- Il criterio di gradualità nell'accesso ai benefici penitenziari non è una regola assoluta, ma costituisce espressione di un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative del trattamento penitenziario.
- Le pregresse violazioni di misure cautelari possono essere apprezzate come indice di inaffidabilità e incidere negativamente sul giudizio di meritevolezza della misura alternativa.
- Una relazione dell'UEPE che segnali la necessità di una più matura acquisizione di consapevolezza delle condotte antigiuridiche può sostenere, insieme ad altri elementi, il diniego dell'affidamento in prova.
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