Cassazione Penale, Ordinanza n. 07348/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso perché l'unico motivo sull'affermazione di responsabilità è formulato in modo generico e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è proposto contro la sentenza della Corte di appello di Palermo del 13/03/2025. Dal testo emerge un solo motivo, riferito all'affermazione di responsabilità, ma la censura viene ritenuta del tutto generica e priva di un effettivo confronto con le ragioni della decisione impugnata. Non sono indicati nel testo i fatti storici del processo né il reato contestato.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi in modo puntuale con le ragioni poste a base della decisione impugnata; la mera contestazione generica dell'affermazione di responsabilità non è sufficiente.
- La genericità del motivo, quando impedisce una critica argomentata della sentenza impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dovuta alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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