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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22563/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 31/01/2025 del Tribunale della Libertà di Reggio Calabria che, in sede di riesame a seguito di annullamento della Corte di Cassazione, ha dichiarato l'inefficacia della misura cautelare (custodia in carcere) emessa dal Gip il 13/03/2023 con riferimento, tra gli altri, ai capi B13, B14, B15, B16, B17, B20 e B23, sulla base dell'applicazione dell'istituto della retrodatazione ex art. 297, comma 3, c.p.p. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla delimitazione delle questioni devolute al giudice del rinvio e alla decorrenza dei termini in caso di declaratoria di incompetenza per territorio con trasmissione degli atti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza della specificità dei motivi (artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c, c.p.p.) e, comunque, manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione del Tribunale di Reggio Calabria in sede di rinvio: il giudice del rinvio era vincolato ai punti indicati nella sentenza di annullamento e ha valutato la retrodatazione con riferimento ai capi specificamente devoluti (B13, B14, B15), estendendo poi la perdita di efficacia della misura anche ai capi per i quali la retrodatazione era già stata riconosciuta e i termini di fase sono successivamente decorso. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione e limitato all'esame dei punti oggetto di annullamento; non può estendere l'indagine ad altri vizi non indicati dalla Cassazione, salvo nuovi elementi di fatto.

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    La seconda parte del comma 3 consente la retrodatazione della decorrenza della custodia quando i fatti contestati risultano desumibili da atti anteriori; il giudice del rinvio ha valutato l'operatività della retrodatazione per i capi B13, B14, B15 e ritenuto che i fatti fossero anteriormemente desumibili.

  • art. 303, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 303, comma 2, cod. proc. pen.

    La declaratoria di incompetenza per territorio con trasmissione degli atti non comporta automaticamente la decorrenza ex novo dei termini di custodia quando le imputazioni risultano confluite nello stesso procedimento; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza del ricorrente su questo punto.

  • art. 12, lett. b), cod. proc. pen.

    art. 12, lett. b), cod. proc. pen.

    Il collegamento qualificato nella forma della continuazione è stato ritenuto sussistente: più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso giustificano la connessione ai fini della retrodatazione.

  • art. 581, comma 1 e art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 581, comma 1; art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    I motivi di ricorso per cassazione devono avere la specificità richiesta dalla legge; l'assenza di specificità costituisce causa di inammissibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue condanna alle spese del procedimento e possibilità di irrogare sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.

  • artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90

    artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90

    Norme sostanziali relative ai reati in materia di stupefacenti che costituivano l'oggetto delle imputazioni; la valutazione della retrodatazione è stata compiuta anche con riferimento a tali addebiti associativi e di cessione/detenzione.

Massime di principio

  • Se la Corte di Cassazione annulla con rinvio, il giudice del rinvio è vincolato ai punti indicati dalla Cassazione e non può ampliare l'oggetto del riesame oltre quanto devoluto.
  • La retrodatazione ex art. 297, comma 3, c.p.p. è applicabile quando i fatti contestati risultano anteriormemente desumibili dagli atti del primo procedimento: ciò può comportare la perdita di efficacia di successivi provvedimenti cautelari se nel frattempo sono trascorsi i termini di fase.
  • La declaratoria di incompetenza per territorio con trasmissione degli atti non determina automaticamente una nuova decorrenza dei termini di custodia cautelare se le imputazioni sono confluite nello stesso procedimento e gli elementi erano già conoscibili.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e puntuali: censure generiche o non caratterizzate nei profili di diritto e di fatto possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando l'appello è accolto parzialmente sui punti devoluti, il ricorrente potrebbe non avere interesse a sollevare ulteriori profili cautelari non oggetto del rinvio.
  • In presenza di più provvedimenti cautelari emessi in distinti procedimenti, è fondamentale verificare la sovrapponibilità del compendio indiziario per valutare la connessione qualificata e l'eventuale retrodatazione.

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