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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38885/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso riguarda l'impugnazione, con appello, della sentenza del GUP del Tribunale di Busto Arsizio (6/5/2022). La Corte d'appello ha dichiarato l'appello inammissibile per genericità ai sensi dell'art. 581 c.p.p., rilevando che l'atto di gravame non specificava gli elementi di fatto e le ragioni di diritto a sostegno delle doglianze relative: all'eccessività degli aumenti derivanti dal riconoscimento della continuazione tra i reati e altri derivanti da precedente condanna; alla disapplicazione della recidiva; e alla concessione dei benefici di legge. Il ricorrente ha dedotto in cassazione violazione di legge processuale (artt. 581 e 591 c.p.p.), sostenendo che l'onere di specificità era stato assolto e che, se del caso, il gravame doveva essere respinto nel merito e non dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che l'appellante non avesse fornito la specificità richiesta, ossia ragioni idonee a confutare e sovvertire le valutazioni del primo giudice, e che la Corte d'appello avesse motivatamente indicato le carenze di ciascun motivo di appello rispetto alla motivazione stringente del GUP. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, senza riconoscere esenzioni dalla responsabilità per l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'inammissibilità per difetto di specificità dei motivi di impugnazione; la Corte ha applicato la disposizione per dichiarare l'appello inammissibile quando i motivi non espongono e argomentano i rilievi critici rispetto alla decisione impugnata.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come riferimento procedurale nella deduzione di violazione di legge processuale; nel caso la Cassazione non ha ritenuto che l'interpretazione del ricorrente fondasse un errore di diritto tale da rendere ammissibile il gravame.

  • art. 597, comma 2, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che attribuisce al giudice dell'impugnazione poteri decisori estesi; la giurisprudenza richiede che i motivi di appello siano tali da investire concretamente questi poteri, pertanto l'onere di specificità serve a legittimare il riesame ampio della sentenza di primo grado.

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103

    Riforma che ha limitato la declaratoria di inammissibilità al caso di difetto di specificità dei motivi, distinguendola dal rigetto per infondatezza; la Corte richiama tale distinzione nel valutare se il giudice di appello abbia potuto legittimamente dichiarare l'inammissibilità.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    "L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici..."

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui l'onere di specificità è proporzionale alla specificità della motivazione del provvedimento impugnato e richiede che i motivi contengano ragioni idonee a confutare le valutazioni del primo giudice.

  • Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021 (Oddo)

    "Il giudice di appello può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità... ma non quando siano ritenuti infondati..."

    Precisazione giurisprudenziale post-riforma 2017 che delimita l'ambito della declaratoria di inammissibilità: va usata per mancanza di specificità, non per motivi ritenuti infondati; nel caso la Corte ha ritenuto che la mancanza di specificità fosse effettiva.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla possibilità di non riconoscere esenzioni dalle sanzioni o oneri per l'inammissibilità, confermando la legittimità della condanna alle spese e alla somma a favore della cassa delle ammende quando non sussistono profili di esenzione.

Massime di principio

  • L'appello è inammissibile per genericità se non enuncia e argomenta esplicitamente i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste dal giudice di primo grado.
  • L'onere di specificità è proporzionale alla precisione della motivazione impugnata: più dettagliata è la motivazione di primo grado, più dettagliati devono essere i motivi d'appello.
  • Il giudice d'appello può dichiarare l'inammissibilità dell'appello solo in presenza di carenza di specificità; se i motivi sono specifici ma infondati, il rimedio corretto è il rigetto nel merito, non l'inammissibilità.
  • Nella redazione dell'appello occorre confrontare punto per punto le argomentazioni del primo giudice, esponendo ragioni concrete e strutturate per confutarle (fatti, valutazioni probatorie, errori di diritto).
  • La genericità dell'impugnazione può comportare conseguenze economiche rilevanti (spese processuali e ammende); valutare il rischio prima di proporre gravami vaghi o generici.
  • In caso di dubbio sulla specificità dei motivi, è preferibile integrare l'atto con argomentazioni dettagliate o, se possibile, chiedere chiarimenti o precisazioni procedurali prima dell'impugnazione.
  • La giurisprudenza di legittimità (Sez. U e Sez. 4 richiamate) fornisce criteri utili per valutare se i motivi siano sufficientemente articolati per investire i poteri decisori del giudice d'appello.

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