Cassazione Civile, Ordinanza n. 35532/2022 del 02/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per regolamento di competenza, ritenendola rituale e tempestiva ai sensi dell'art. 390, comma 1, c.p.c. Ha pertanto dichiarato estinto il procedimento per regolamento di competenza. Non sono state liquidate spese, poiché la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Nel giudizio di merito instaurato dai ricorrenti contro l'intimato, il Tribunale di Macerata aveva disposto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. I soccombenti in quella sede avevano proposto ricorso per regolamento di competenza dinanzi alla Corte di cassazione. Prima della trattazione, tuttavia, essi hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalle parti e dal difensore munito di procura speciale. La Corte ha quindi verificato la regolarità della rinuncia, rilevando che era stata depositata tempestivamente, prima della notificazione delle conclusioni scritte del pubblico ministero. Non essendovi stata attività difensiva dell'intimato, non si è provveduto sulle spese.
Norme richiamate
richiamato come base dell'ordinanza di sospensione del giudizio impugnata nel procedimento di regolamento di competenza
la rinuncia al ricorso è valida se tempestivamente depositata, prima della notificazione delle conclusioni scritte del P.M., e sottoscritta dalle parti e dal difensore munito di procura speciale
Massime di principio
- Nel regolamento di competenza, la rinuncia al ricorso estingue il procedimento se è depositata tempestivamente e rispetta i requisiti formali previsti dall'art. 390, comma 1, c.p.c.
- Quando la parte intimata non svolge attività difensiva nel giudizio di regolamento, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
- La verifica della Corte, in presenza di rinuncia, si concentra sulla regolarità formale e sulla tempestività dell'atto, senza affrontare il merito della questione di competenza.
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