Cassazione Penale, Sentenza n. 41213/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 10/05/2024 con cui il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l'opposizione avverso il decreto del 20/06/2023 che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'oggetto della contestazione era l'interpretazione e applicazione degli artt. 97 e 99 del d.P.R. n.115/2002 (nella causa richiamato anche come 155/2002), in particolare se il rimedio di cui all'art. 99 fosse esperibile anche contro i decreti di "inammissibilità" e non solo contro i provvedimenti di "rigetto"; nonché la qualificazione formale del provvedimento come ordinanza/sentenza e la validità della documentazione trasmessa via PEC con firma digitale del difensore come integrazione alla domanda originaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che il provvedimento che dichiara l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato "inammissibile" è impugnabile con ricorso ex art. 99 d.P.R. n.115/2002 alla stregua del provvedimento di rigetto. Ha motivato che l'inammissibilità è un provvedimento motivato e comunicato che, se illegittimo, non può restare senza tutela; che l'impugnazione evita vuoti di tutela e consente, in caso di accoglimento, l'efficacia dell'ammissione a decorrere dalla prima istanza (consentendo la liquidazione dell'attività difensiva già svolta). Ha inoltre osservato che il giudice dell'opposizione è tenuto ad esaminare il merito e può acquisire documenti anche successivamente; nel caso concreto il decreto impugnato è stato annullato senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Presidente del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per i conseguenti provvedimenti.
Norme richiamate
L'art.97 disciplina le possibili decisioni del magistrato sull'istanza di patrocinio (dichiara inammissibile, concede o nega). La Corte interpreta la disposizione come non impeditiva della impugnabilità del provvedimento di inammissibilità, riconoscendone pari dignità rispetto al "rigetto" ai fini dell'art.99.
L'art.99 consente il ricorso avverso il provvedimento con cui il magistrato "rigetta" l'istanza; la Corte estende l'applicazione dell'art.99 anche ai provvedimenti di "inammissibilità", ritenendo che la tutela rimarrebbe altrimenti inadeguata e che l'impugnazione serve a preservare effetti utili (es. decorrenza dell'ammissione).
d.P.R. n.115/2002 articolo 94 (terzo comma richiamato)
La Corte richiama la possibilità di acquisire documentazione anche successivamente alla presentazione dell'istanza (non operano le stesse preclusioni del giudizio civile), quindi la carenza documentale può essere colmata in fase di opposizione e il giudice deve poter integrare gli atti.
Massime di principio
- Il provvedimento che dichiara inammissibile un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è impugnabile ex art.99 d.P.R. n.115/2002 alla stregua del provvedimento di rigetto.
- L'opposizione al decreto di rigetto/inammissibilità ha effetto devolutivo: il giudice dell'opposizione deve esaminare il merito dell'istanza e può acquisire documenti integrativi anche successivamente alla presentazione originaria.
- La possibilità di impugnazione evita un vuoto di tutela: se l'inammissibilità fosse insindacabile l'ammissione, se riconosciuta solo con nuova istanza, produrrebbe effetti dalla nuova data e potrebbe precludere la liquidazione dell'attività già svolta.
- La documentazione trasmessa tramite uffici della casa circondariale o via PEC con firma digitale del difensore va valutata nel merito e non esclusa automaticamente per vizi formali non richiesti espressamente; il giudice d'appello/opposizione può e deve accertarne validità e rilevanza.
- Nel caso il procedimento si sia già concluso e l'istanza non possa essere riproposta, il rimedio impugnatorio assume rilievo essenziale per evitare la perdita di tutela; pertanto è opportuno promuovere ricorso ex art.99 quando sia contestata una declaratoria di inammissibilità che ostacoli l'efficacia retroattiva dell'ammissione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41194/2024 del 11/11/2024
- Sentenza penale · 11 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41196/2024 del 11/11/2024
- Sentenza penale · 11 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41199/2024 del 11/11/2024
- Sentenza penale · 11 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41200/2024 del 11/11/2024
- Sentenza penale · 11 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41203/2024 del 11/11/2024
- Sentenza penale · 11 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41206/2024 del 11/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →