Cassazione Penale, Ordinanza n. 32456/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione di merito che ne aveva affermato la responsabilità. Il primo motivo contestava l'affermazione di responsabilità, ma è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità perché articolato in mere doglianze di fatto e, inoltre, pedissequamente reiterativo delle censure già formulate in appello e puntualmente confutate dalla Corte territoriale. Il motivo è stato giudicato privo di specificità e solo apparente, non contenendo una critica argomentata alla sentenza impugnata. La Corte ha comunque rilevato che la decisione d'appello aveva motivato congruamente sull'identificazione dell'imputato da parte della vittima, sia in relazione al volto sia alla presenza del braccialetto elettronico, nonché sulla corrispondenza, per targa e colore, del veicolo utilizzato dall'autore del fatto con quello della madre dell'imputato. Il secondo motivo riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche ed è stato respinto perché la motivazione della Corte d'appello era esente da evidenti illogicità e fondata sulla violazione di una misura cautelare, sull'ostentazione del braccialetto elettronico e sulla pluralità dei precedenti. Il terzo motivo denunciava la mancata applicazione dell'art. 62, n. 4, c.p. e della circostanza attenuante della tenuità del fatto introdotta dalla giurisprudenza costituzionale. La censura relativa all'art. 62, n. 4, c.p. è stata ritenuta aspecifica e manifestamente infondata, poiché non si confrontava con l'ampia motivazione d'appello, incentrata sull'entità del danno e del metus ingenerato. La censura relativa all'attenuante costituzionale è stata dichiarata non consentita perché proposta per la prima volta in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile in sede di legittimità e comunque aspecifico e apparente; ha escluso vizi rilevabili quanto al diniego delle attenuanti generiche; ha giudicato aspecifica e manifestamente infondata la doglianza sull'art. 62, n. 4, c.p. e non proponibile per la prima volta in cassazione quella relativa all'attenuante costituzionale della tenuità del fatto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La censura relativa alla sua mancata applicazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione di merito sull'entità del danno; nel caso concreto è stata ritenuta aspecifica e manifestamente infondata.
Il ricorso ha invocato una circostanza attenuante della tenuità del fatto, indicata dalla Corte come introdotta dalla giurisprudenza costituzionale; la doglianza è stata ritenuta non consentita perché formulata per la prima volta in sede di legittimità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino a ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove, anziché evidenziare specifici vizi della motivazione o violazioni di legge.
- È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso che si limiti a reiterare le doglianze già proposte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e con le puntuali risposte fornite dal giudice di merito.
- La motivazione sulla valutazione dell'identificazione dell'autore del fatto e degli elementi di riscontro non è censurabile in cassazione quando sia congrua e priva di evidenti illogicità.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice valorizzi pluralità di elementi concreti, tra cui la violazione di una misura cautelare, la condotta di ostentazione del dispositivo elettronico e la presenza di precedenti penali, purché la motivazione non presenti evidenti illogicità.
- La deduzione relativa a una circostanza attenuante non proposta nei precedenti gradi di giudizio non può essere introdotta per la prima volta davanti alla Corte di cassazione.
- Un motivo sull'applicazione dell'art. 62, n. 4, c.p. è inammissibile se non si confronta con la motivazione del giudice di merito sull'entità del danno e dell'intimidazione cagionata.
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