Cassazione Penale, Sentenza n. 51169/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di tentato omicidio e porto e detenzione di arma da sparo (fatti del 14/03/2023). Il ricorrente deduceva la fragilità e la contraddittorietà del quadro indiziario (contestando la ricostruzione dei fatti, l'attribuzione dei fori sul giubbotto, la rilevanza del bossolo e della piccola arma ascritta al Ferone, l'ipotesi che l'arma fosse a salve, e le dichiarazioni dei coindagati che avrebbero agito in legittima difesa), e censurava la carente motivazione circa l'adeguatezza della misura cautelare, sostenendo che risultavano applicabili misure meno afflittive come gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, anche alla luce della sua incensuratezza e della residenza in altra provincia.
La decisione
La Corte ha rigettato la censura sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ritenendo congrua, logica e non contraddittoria la motivazione del Tribunale del riesame (richiamando le ampie dichiarazioni probatorie, in particolare quelle del coindagato La Pica, il rinvenimento di un bossolo cal.7,65 e i riscontri oggettivi). Tuttavia la Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla valutazione dell'adeguatezza della misura cautelare: ha rilevato l'omessa specifica valutazione circa l'idoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (art. 275, comma 3-bis c.p.p.), e ha annullato l'ordinanza impugnata su questo punto, rinviando ad altra sezione del Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio sulla misura, con piena libertà valutativa ma nel rispetto dei principi indicati. Il resto del ricorso è stato respinto. La decisione non ha disposto la rimessione immediata in libertà e dispone la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme sulle censure ammissibili in ricorso per cassazione: il ricorso ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte ha esaminato tali censure e ne ha ritenuta fondata solo la parte relativa alla motivazione sulla misura cautelare.
art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo per il giudice che applica la custodia in carcere di indicare specifiche ragioni per cui ritiene inidonei gli arresti domiciliari con le procedure di controllo (es. braccialetto elettronico). La Corte ha rilevato la mancata motivazione conforme a tale articolo e ha annullato l'ordinanza limitatamente alla scelta della misura.
art. 275-bis, comma 1, cod. proc. pen.
Regola le procedure di controllo per gli arresti domiciliari con strumenti elettronici; è richiamato per valutare l'effettiva idoneità di misure meno afflittive rispetto alla custodia in carcere.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Indica la competenza per il nuovo giudizio in caso di annullamento; la Corte ha rinviato la valutazione sulla misura a diversa sezione del Tribunale di Napoli, ai sensi di tale norma.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario quando l'annullamento non comporta la rimessa in libertà; la Corte ha disposto tale trasmissione.
Massime di principio
- In sede di cassazione contro misure cautelari occorre indicare vizi motivazionali specifici e rilevanti: l'attacco generico alla ricostruzione dei fatti è spesso insufficiente se il giudice di merito ha motivato congruamente.
- Se si contesta l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere rispetto ad alternative meno afflittive, il giudice che conferisce il carcere deve motivare espressamente perché gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico sarebbero inidonei (art. 275, comma 3-bis c.p.p.). La mancanza di tale motivazione può determinare annullamento parziale e rinvio.
- La valutazione cautelare ha natura prognostica e richiede un grado di probabilità più alto rispetto al giudizio di merito; pertanto, la corte di legittimità controlla la congruenza e la logica della motivazione più che la persuasività probatoria alternativa invocata dal ricorrente.
- Quando si impugna la consistenza degli indizi, è importante confrontarsi puntualmente con tutte le prove poste a fondamento (es. dichiarazioni di coindagati, riscontri oggettivi come bossoli o fori) e dimostrare vizi di motivazione manifesti, illogicità o contraddittorietà rilevanti.
- Una pronuncia di annullamento limitata alla misura non comporta automaticamente la scarcerazione: il giudice di rinvio può confermare o modificare la misura dopo nuova valutazione; pertanto, è possibile ottenere un nuovo esame ma non la liberazione immediata.
- Se si propone istanza cautelare, indicare elementi concreti che rendano praticabile il controllo elettronico (es. domicilio in altra provincia, impossibilità di contatto con le persone offese, assenza di precedenti) può rafforzare la richiesta di misure meno afflittive.
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