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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3024/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Perillo impugna la sentenza di condanna per la detenzione e duplicazione abusiva di 845 programmi informatici installati su 88 personal computer nella ABEA s.r.l., censurando la ricostruzione del dolo specifico: sostiene l'assenza del "fine di trarne profitto" richiesto dall'art. 171-bis L. n. 633/1941, argomentando che non vi fu incremento patrimoniale né vantaggio diretto perché i committenti erano agenzie per il lavoro (TEMPORARY e LAVORINT) percettrici di fondi pubblici indipendenti dal numero dei fruitori, e che la Corte d'appello ha illegittimamente ravvisato il profitto nel mero "potersi stare sul mercato" e nella completezza della dotazione strutturale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la condanna pronunciata in primo e secondo grado. Ha ritenuto che la modifica normativa operata dalla L. n. 248/2000, che ha sostituito il precedente dolo del "fine di lucro" con il "fine di trarne profitto", abbia un'accezione più ampia e comprenda anche vantaggi non necessariamente direttamente patrimoniali. Nel caso concreto il fine di profitto è stato individuato nella finalità di consentire alla ABEA di restare sul mercato, ottenere/garantire la continuità dei finanziamenti pubblici e rendere il gruppo societario complessivamente più competitivo nelle procedure per l'ottenimento dei fondi. Pertanto la condotta integra il reato di cui all'art. 171-bis e il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 171-bis legge 27 aprile 1941, n. 633

    "per trarne profitto" (modifica introdotta dalla L. n. 248/2000 che ha sostituito il precedente "a fini di lucro")

    La Corte interpreta il "fine di trarne profitto" in senso più ampio rispetto al "fine di lucro", comprendendo anche vantaggi non necessariamente di natura patrimoniale (es. mantenimento della presenza sul mercato, continuità aziendale, capacità di competere per finanziamenti pubblici)

  • L. n. 248 del 2000

    modifica del primo comma dell'art. 171-bis

    Ha sostituito la formulazione "a fini di lucro" con "per trarne profitto", ampliando la soglia di punibilità secondo la giurisprudenza della Cassazione

  • Sez. 3, n. 25184 del 17/05/2007 (Viganò)

    richiamata nella sentenza

    Giurisprudenza che ha già affermato l'accezione più ampia del "per trarne profitto" rispetto al precedente "fine di lucro" nell'ambito della tutela del diritto d'autore

  • Sez. 3, n. 149 del 22/11/2006 (Rizzi)

    richiamata nella sentenza

    Conferma che le variazioni terminologiche operate nel tempo hanno influito sulla soglia di punibilità, con "scopo di profitto" più ampio e "fini di lucro" più restrittivo

  • Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023

    richiamata nella sentenza

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che il "fine di profitto" può essere inteso come qualunque vantaggio, anche non patrimoniale, rafforzando l'interpretazione estensiva del concetto

Massime di principio

  • Il "fine di trarne profitto" previsto dall'art. 171-bis non richiede necessariamente un vantaggio patrimoniale diretto: rientrano anche vantaggi di natura non economica immediata (es. mantenimento della posizione commerciale, continuità aziendale, capacità di competere per finanziamenti).
  • Il semplice risparmio di spesa derivante dalla mancata acquisizione delle licenze non è di per sé l'unico elemento probatorio del fine di profitto, ma può concorrere insieme ad altri elementi che dimostrino l'obiettivo di rendere l'impresa più competitiva o produttiva.
  • La presenza di finanziamenti pubblici o di un rapporto contrattuale con enti che erogano fondi non esclude la rilevanza dello scopo di profitto quando l'attività privata è organizzata in forma imprenditoriale e mira a garantire la continuità/competitività dell'impresa o del gruppo.
  • In contestazioni analoghe la valutazione si concentra sulla prova del nesso teleologico fra la condotta (duplicazione/detenzione) e l'obiettivo di conseguire un vantaggio per l'organizzazione: contano l'organizzazione dell'attività, il contesto commerciale, la relazione con società collegate e l'effetto concreto sulla capacità di partecipare al mercato.
  • Per la difesa è strategico contestare il nesso causale tra la condotta e il vantaggio competitivo (ad es. dimostrare che i fondi venivano percepiti indipendentemente dall'uso dei software o che terzi hanno installato i programmi senza coinvolgimento decisionale dell'imputato) o fornire prova di legittime licenze/uso autorizzato.

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