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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06373/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla convalida, da parte del Giudice di pace, del provvedimento di accompagnamento alla frontiera emesso a seguito di espulsione nei confronti di uno straniero irregolarmente soggiornante. Il ricorrente ha impugnato in cassazione il decreto di convalida deducendo, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, commi 4, 5.1 e 5-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, sostenendo che il giudice di pace non avrebbe potuto convalidare l'accompagnamento alla frontiera perché non sussistevano i presupposti per negare il termine per la partenza volontaria e, soprattutto, perché allo straniero non sarebbe stata adeguatamente fornita l'informazione sulla facoltà di richiedere tale termine, anche mediante schede informative plurilingue. Gli intimati non hanno svolto difese con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza introducesse in cassazione una questione di fatto non trattata nel provvedimento impugnato, cioè la mancata informazione al ricorrente sulla possibilità di chiedere un termine per la partenza volontaria. Poiché il ricorrente non ha allegato di avere tempestivamente sollevato tale questione davanti al giudice di merito, né ha indicato in quale atto ciò sia avvenuto, la censura è stata reputata nuova e quindi preclusa nel giudizio di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, per la mancata costituzione degli intimati; è stata inoltre esclusa l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo per l'esenzione del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è la norma invocata per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché implicava un accertamento di fatto non compiuto nei gradi di merito

  • art. 13, commi 4, 5.1 e 5-bis, d.lgs. n. 286 del 1998

    disciplina il provvedimento di espulsione, il termine per la partenza volontaria e i presupposti per l'accompagnamento alla frontiera; la Corte non è entrata nel merito della corretta applicazione perché la questione nuova era inammissibile

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non è stato applicato perché il procedimento è esente

  • Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15196 del 12/06/2018

    richiamata per affermare che in cassazione sono precluse le nuove questioni di diritto che richiedano accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito

  • Cass., Sez. L, Ordinanza n. 18018 del 01/07/2024

    richiamata per il principio di autosufficienza e per il divieto di introdurre questioni nuove che esigano accertamenti di fatto

  • Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018

    richiamata a sostegno della necessità che il motivo investa questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di merito

  • Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018

    richiamata per il medesimo principio di preclusione delle questioni nuove in sede di legittimità

  • Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14477 del 06/06/2018

    richiamata per affermare che anche le questioni rilevabili d'ufficio non possono essere introdotte in cassazione se comportano nuovi accertamenti di fatto

  • Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2193 del 30/01/2020

    richiamata a conferma del divieto di prospettare in cassazione questioni nuove implicanti indagini di fatto

  • Cass., Sez. 1, Sentenza n. 25319 del 25/10/2017

    richiamata a sostegno del principio di preclusione delle nuove questioni in legittimità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non svolti nei gradi di merito.
  • La deduzione in cassazione di una violazione di legge è inammissibile quando la censura presuppone un fatto non accertato nella decisione impugnata e non sia stato allegato di averlo tempestivamente dedotto nel giudizio precedente.
  • Il principio di autosufficienza impone al ricorrente di indicare specificamente dove, negli atti di merito, la questione sia stata proposta, così da consentire il controllo ex actis della Corte.
  • Anche le questioni rilevabili d'ufficio non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione se la loro trattazione richiede indagini di fatto estranee al thema decidendum definito nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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