Cassazione Civile, Ordinanza n. 22107/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (attrice)
La controversia
Una parte aveva promosso davanti al Tribunale domanda di revocazione di una sentenza di primo grado già passata in giudicato, pronunciata in una precedente controversia sull'appartenenza di una grotta. In appello la sentenza di primo grado era stata dichiarata nulla per un vizio processuale legato all'interruzione del processo in seguito alla morte del difensore della convenuta, ma nel merito il gravame era stato respinto. In cassazione la ricorrente deduceva tre censure: 1) violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per mancata compensazione delle spese, nonostante la parziale fondatezza dell'appello; 2) violazione dell'art. 395 n. 1 c.p.c., sostenendo che nel giudizio concluso con la sentenza revocanda il difensore della controparte avrebbe omesso di dichiarare il decesso del proprio assistito, così impedendo l'interruzione del processo e ottenendo una decisione favorevole; 3) violazione dell'art. 395 n. 4 c.p.c., assumendo che la sentenza da revocare fosse affetta da errore di fatto perché aveva riconosciuto l'appartenenza della grotta sulla base di testimonianze e consulenza tecnica, in contrasto con il titolo di provenienza prodotto, nel quale il locale sotterraneo non era menzionato.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso, ritenendoli assorbiti dal rilievo officioso dell'improponibilità originaria della domanda di revocazione. Ha affermato che, per le sentenze di primo grado passate in giudicato per mancata impugnazione nei termini, sono proponibili solo i casi di revocazione straordinaria di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) dell'art. 395 c.p.c., mentre non sono esperibili i motivi di revocazione ordinaria di cui ai numeri 4) e 5). Inoltre, per il dolo revocatorio ex n. 1, la parte avrebbe dovuto allegare e provare di aver scoperto il dolo solo dopo la scadenza del termine per l'appello, onere che nel caso concreto non risultava assolto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta. La ricorrente è stata condannata a rifondere alla controparte le spese dell'intero giudizio, compresi primo, secondo e legittimità.
Norme richiamate
richiamato dalla corte d'appello per dichiarare la nullità della decisione di primo grado per omessa interruzione del processo conseguente alla morte del procuratore della convenuta
invocato per la richiesta di compensazione delle spese, ma il motivo è rimasto assorbito
consente la revocazione straordinaria per dolo di una delle parti; per le sentenze di primo grado non appellate è esperibile solo se il dolo sia stato scoperto dopo la scadenza del termine per appellare
non è utilizzabile contro una sentenza di primo grado passata in giudicato per mancata impugnazione, perché integra motivo di revocazione ordinaria
coordina la revocazione delle sentenze non appellate, limitandola ai soli casi straordinari indicati nei numeri 1), 2), 3) e 6) dell'art. 395 c.p.c.
la citazione per revocazione deve indicare, a pena di inammissibilità, le prove del fatto dedotto e il giorno della scoperta del dolo o degli altri presupposti rilevanti
art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti di causa in modo completo e autosufficiente
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta
Massime di principio
- La revocazione delle sentenze di primo grado passate in giudicato per mancata impugnazione è ammessa solo nei casi di revocazione straordinaria; i motivi di revocazione ordinaria non possono essere surrogati all'appello.
- Il dolo revocatorio ex art. 395 n. 1 c.p.c. richiede non solo la deduzione del comportamento doloso della controparte, ma anche la prova che la sua scoperta sia avvenuta dopo la scadenza del termine per proporre appello.
- La domanda di revocazione deve essere proposta con specifica indicazione dei fatti costitutivi e delle prove relative, inclusa la data di scoperta del dolo, a pena di inammissibilità.
- Quando la domanda proposta è originariamente non proponibile, la cassazione può eliminare la decisione impugnata senza rinvio perché la causa non poteva essere introdotta validamente.
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