Cassazione Civile, Ordinanza n. 25553/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
La lite nasce da una fattura di conguaglio per consumi di gas, emessa per un importo di euro 2.420,00 e ritenuta dall'utente non allineata ai consumi effettivi. In primo grado la domanda dell'utente era stata accolta con annullamento della fattura. La società di vendita aveva appellato non la statuizione di annullamento in sé, ma soprattutto la domanda di manleva e restituzione delle somme nei rapporti interni con il soggetto indicato come distributore/proprietario degli impianti. Il Tribunale, pur rigettando la domanda di restituzione delle somme nei confronti dell'utente, l'aveva condannata alle spese del grado di appello sul rilievo che si fosse opposta al gravame. Con il ricorso per cassazione la parte vittoriosa in appello quanto al merito sostanziale ha denunciato violazione dell'art. 91 c.p.c., sostenendo che non poteva essere gravata di spese perché non risultata soccombente: l'appello non era stato accolto nei suoi confronti, e la sua partecipazione al giudizio era stata imposta solo per resistere alla domanda di restituzione avanzata dall'appellante. Sono stati inoltre prospettati, in via subordinata, vizi sull'art. 92 c.p.c., nullità della sentenza per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, e violazione degli artt. 91 e 97 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014, ma tali motivi sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo violato l'art. 91 c.p.c. perché la condanna della ricorrente alle spese del secondo grado era stata posta a suo carico nonostante essa fosse risultata totalmente vittoriosa rispetto alla domanda proposta nei suoi confronti. La Corte ha chiarito che il criterio della soccombenza va riferito all'esito finale della lite e che le spese non possono essere poste a carico della parte integralmente vittoriosa. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese di appello e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha eliminato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del secondo grado, lasciando fermo il resto. Nessuna pronuncia è stata emessa sulle spese del giudizio di cassazione, poiché l'intimata non ha svolto difese.
Norme richiamate
è utilizzato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza
le spese seguono la soccombenza; la parte interamente vittoriosa non può essere condannata neppure in minima parte alle spese
invocato dal ricorrente come norma asseritamente violata, ma il motivo relativo è stato assorbito
richiamato nel motivo di nullità per contraddittorietà della motivazione
richiamato nel motivo di nullità, ma assorbito
richiamato nel motivo di nullità, ma assorbito
invocato insieme all'art. 91 c.p.c. per la disciplina delle spese, ma il motivo è stato assorbito
richiamato dal giudice di merito nella liquidazione delle spese in assenza di nota spese
norma processuale sulla trattazione camerale del ricorso in cassazione
consente alla Corte, una volta accolto il ricorso, di decidere la causa nel merito senza rinvio quando non occorrono ulteriori accertamenti
Massime di principio
- In tema di spese processuali, il principio di soccombenza va riferito all'esito finale della lite e non si fraziona per singole fasi o per il solo esito di eccezioni o difese.
- La parte totalmente vittoriosa non può essere condannata al pagamento delle spese di lite, neppure in misura parziale, anche se abbia svolto difese poi respinte su questioni preliminari o processuali.
- Quando l'impugnazione viene accolta limitatamente alla statuizione sulle spese e la causa non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può correggere direttamente la decisione nel merito eliminando la condanna illegittima alle spese.
- La condanna alle spese presuppone una vera soccombenza rispetto alla domanda o all'azione che ha definito il rapporto processuale, non la mera posizione di parte costituita che abbia resistito a una pretesa risultata infondata.
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