Cassazione Civile, Ordinanza n. 08423/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia traeva origine dalla domanda di due proprietari di terreni, ricevuti in donazione dalla madre, volta ad accertare l’inesistenza del diritto di livello vantato dal Comune sui fondi; in subordine, chiedevano che tale diritto fosse dichiarato estinto per rinuncia ai sensi dell’art. 1 l. n. 16/1974 oppure per affrancazione. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto delle domande, ritenendo provata la soggezione dei terreni al livello sulla base degli atti di provenienza e dei trasferimenti precedenti, e aveva escluso sia che la mancata inclusione dei beni in alcuni elenchi ricognitivi fosse decisiva, sia l’applicabilità dell’estinzione per rinuncia ai diritti di enti locali, sia la specifica contestazione del capo relativo all’affrancazione. In cassazione, tuttavia, la vicenda si è concentrata non sul merito dei motivi originari, ma sulla validità del decreto di estinzione del giudizio emesso dalla Corte di cassazione dopo l’attivazione della procedura di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c.: i ricorrenti hanno chiesto la revoca del decreto, sostenendo di non aver ricevuto la comunicazione della proposta di definizione anticipata e chiedendo un termine per munirsi di nuova procura speciale al fine di chiedere la decisione del ricorso. La Corte ha trattato tale istanza come opposizione ex art. 391, comma 3, c.p.c. e ha verificato se la comunicazione della proposta fosse stata regolarmente eseguita e se vi fosse stata mancata richiesta di decisione nei quaranta giorni successivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato l’opposizione proposta dai ricorrenti avverso il decreto di estinzione. Ha accertato che la proposta di definizione anticipata del ricorso, motivata da ritenuta inammissibilità e manifesta infondatezza, era stata regolarmente comunicata dalla cancelleria ai difensori dei ricorrenti e che, nei quaranta giorni successivi, non era pervenuta alcuna richiesta di decisione. Ha quindi ritenuto perfezionata la fattispecie prevista dall’art. 380-bis c.p.c., che comporta l’estinzione del giudizio di legittimità quale specifica ipotesi di rinuncia al ricorso, e ha confermato la validità ed efficacia del decreto di estinzione già emesso. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché già provveduto dal decreto di estinzione.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda subordinata di estinzione per rinuncia del diritto reale, ma ritenuto dalla Corte di merito riferibile ai diritti reali delle amministrazioni dello Stato e non degli enti locali
la mancata presentazione, entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione anticipata, della richiesta di decisione del ricorso perfeziona una specifica ipotesi di rinuncia al ricorso e legittima l’estinzione del giudizio
l’istanza di revoca del decreto di estinzione è stata qualificata come opposizione ai sensi di questa disposizione
art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149 del 2022
la nuova disciplina della definizione anticipata si applica ai ricorsi per cassazione già notificati al 1° gennaio 2023, se non era ancora stata fissata udienza o adunanza camerale
richiamato quale fonte della nuova disciplina della definizione anticipata del ricorso per cassazione
d.lgs. n. 149 del 2002
citato nel testo, ma il riferimento appare non coerente con la disciplina richiamata; dal contenuto della decisione emerge comunque il richiamo alla riforma sulla definizione anticipata
Massime di principio
- La procedura di definizione anticipata del ricorso per cassazione, quando applicabile, si perfeziona se la proposta viene regolarmente comunicata ai difensori e le parti non chiedono la decisione entro il termine previsto; in tal caso l’estinzione del giudizio opera come specifica ipotesi di rinuncia al ricorso.
- L’istanza di revoca del decreto di estinzione adottato nell’ambito della definizione anticipata va valutata come opposizione ex art. 391, comma 3, c.p.c., e può essere accolta solo se risulta smentita la regolare comunicazione della proposta o la sussistenza dei presupposti legali dell’estinzione.
- Ai fini della validità dell’estinzione del giudizio di legittimità non rileva la mera allegazione della mancata conoscenza della proposta, se dagli atti risulta la regolare comunicazione della cancelleria ai difensori e l’inerzia delle parti nel termine di legge.
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