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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08423/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia traeva origine dalla domanda di due proprietari di terreni, ricevuti in donazione dalla madre, volta ad accertare l’inesistenza del diritto di livello vantato dal Comune sui fondi; in subordine, chiedevano che tale diritto fosse dichiarato estinto per rinuncia ai sensi dell’art. 1 l. n. 16/1974 oppure per affrancazione. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto delle domande, ritenendo provata la soggezione dei terreni al livello sulla base degli atti di provenienza e dei trasferimenti precedenti, e aveva escluso sia che la mancata inclusione dei beni in alcuni elenchi ricognitivi fosse decisiva, sia l’applicabilità dell’estinzione per rinuncia ai diritti di enti locali, sia la specifica contestazione del capo relativo all’affrancazione. In cassazione, tuttavia, la vicenda si è concentrata non sul merito dei motivi originari, ma sulla validità del decreto di estinzione del giudizio emesso dalla Corte di cassazione dopo l’attivazione della procedura di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c.: i ricorrenti hanno chiesto la revoca del decreto, sostenendo di non aver ricevuto la comunicazione della proposta di definizione anticipata e chiedendo un termine per munirsi di nuova procura speciale al fine di chiedere la decisione del ricorso. La Corte ha trattato tale istanza come opposizione ex art. 391, comma 3, c.p.c. e ha verificato se la comunicazione della proposta fosse stata regolarmente eseguita e se vi fosse stata mancata richiesta di decisione nei quaranta giorni successivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato l’opposizione proposta dai ricorrenti avverso il decreto di estinzione. Ha accertato che la proposta di definizione anticipata del ricorso, motivata da ritenuta inammissibilità e manifesta infondatezza, era stata regolarmente comunicata dalla cancelleria ai difensori dei ricorrenti e che, nei quaranta giorni successivi, non era pervenuta alcuna richiesta di decisione. Ha quindi ritenuto perfezionata la fattispecie prevista dall’art. 380-bis c.p.c., che comporta l’estinzione del giudizio di legittimità quale specifica ipotesi di rinuncia al ricorso, e ha confermato la validità ed efficacia del decreto di estinzione già emesso. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché già provveduto dal decreto di estinzione.

Norme richiamate

  • art. 1 l. n. 16 del 1974

    richiamato come base della domanda subordinata di estinzione per rinuncia del diritto reale, ma ritenuto dalla Corte di merito riferibile ai diritti reali delle amministrazioni dello Stato e non degli enti locali

  • art. 380-bis c.p.c.

    la mancata presentazione, entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione anticipata, della richiesta di decisione del ricorso perfeziona una specifica ipotesi di rinuncia al ricorso e legittima l’estinzione del giudizio

  • art. 391, comma 3, c.p.c.

    l’istanza di revoca del decreto di estinzione è stata qualificata come opposizione ai sensi di questa disposizione

  • art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149 del 2022

    la nuova disciplina della definizione anticipata si applica ai ricorsi per cassazione già notificati al 1° gennaio 2023, se non era ancora stata fissata udienza o adunanza camerale

  • d.lgs. n. 149 del 2022

    richiamato quale fonte della nuova disciplina della definizione anticipata del ricorso per cassazione

  • d.lgs. n. 149 del 2002

    citato nel testo, ma il riferimento appare non coerente con la disciplina richiamata; dal contenuto della decisione emerge comunque il richiamo alla riforma sulla definizione anticipata

Massime di principio

  • La procedura di definizione anticipata del ricorso per cassazione, quando applicabile, si perfeziona se la proposta viene regolarmente comunicata ai difensori e le parti non chiedono la decisione entro il termine previsto; in tal caso l’estinzione del giudizio opera come specifica ipotesi di rinuncia al ricorso.
  • L’istanza di revoca del decreto di estinzione adottato nell’ambito della definizione anticipata va valutata come opposizione ex art. 391, comma 3, c.p.c., e può essere accolta solo se risulta smentita la regolare comunicazione della proposta o la sussistenza dei presupposti legali dell’estinzione.
  • Ai fini della validità dell’estinzione del giudizio di legittimità non rileva la mera allegazione della mancata conoscenza della proposta, se dagli atti risulta la regolare comunicazione della cancelleria ai difensori e l’inerzia delle parti nel termine di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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