Cassazione Penale, Ordinanza n. 29661/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era generico e non conteneva un effettivo confronto con le ragioni poste dalla Corte di appello a fondamento del diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso, proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 17/06/2025, censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Dalla motivazione della Cassazione emerge che il motivo era unico ed era diretto a contestare la valutazione di merito sul trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che la critica era generica e non si confrontava in modo effettivo con la motivazione del giudice di appello, il quale aveva valorizzato la gravità dei numerosi precedenti penali e la gravità della condotta, ritenendo recessivi gli altri elementi di fatto. Non risultano dal testo ulteriori capi di imputazione o ulteriori doglianze specifiche.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in euro 3000.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in una critica generica alla motivazione di merito senza un confronto puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione congrua e логica, specie se valorizza elementi quali la gravità dei precedenti penali e della condotta.
- Quando il giudice di merito abbia esplicitato le ragioni del diniego delle attenuanti generiche, non è sufficiente reiterare un dissenso valutativo: occorre indicare specifiche illogicità o manifeste contraddizioni della motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso determina, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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