Cassazione Penale, Sentenza n. 23744/2025 del 25/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'art.314 c.p.p. contestando la decisione della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva escluso la riparazione. La difesa sosteneva un difetto di motivazione e un travisamento del dato processuale: in particolare affermava che il proscioglimento per intervenuta prescrizione, indicato dal giudice di primo grado, aveva riguardato la fattispecie di cui all'art.3 L.110/75 (alterazione di arma, pena non superiore a tre anni) che non poteva autonomamente legittimare la custodia cautelare ai sensi dei limiti di legge, e non la fattispecie più grave richiamata dalla Corte territoriale (art.10 L.497/74). Sosteneva quindi che, non essendovi proscioglimento per prescrizione su una delle imputazioni idonee a fondare la custodia, doveva riconoscersi la riparazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, accertando dall'esame della sentenza di primo grado che il proscioglimento per estinzione del reato per intervenuta prescrizione riguardava le residue contestazioni del capo B) (fatti del 2010) relative a reati di detenzione/porto di armi e alterazione, ad eccezione del reato di porto abusivo di arma comune da sparo per il quale il termine prescrizionale non era maturato (reato con pena edittale elevata). Ne è conseguito che il provvedimento restrittivo era fondato anche su contestazioni che poi erano state prosciolte per prescrizione ma che erano, comunque, autonomamente idonee a giustificare la misura cautelare; la giurisprudenza richiamata preclude la riparazione quando almeno una delle imputazioni per le quali vi è stato proscioglimento con formula non di merito fosse di per sé idonea a giustificare la custodia. Inoltre la Corte ha ritenuto compatibile la durata della custodia con la pena in astratto irrogabile. Pertanto il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese, con liquidazione delle spese a favore del Ministero resistente (liquidate in euro mille).
Norme richiamate
Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione: il diritto alla riparazione sussiste in presenza di specifiche formule di proscioglimento o in ipotesi di 'ingiustizia formale' (cfr. comma 2). La Corte ha interpretato che il proscioglimento per prescrizione (formula non di merito) può escludere la riparazione se la contestazione estinta per prescrizione è autonomamente idonea a giustificare la custodia cautelare.
Norma che pone limiti all'applicabilità della custodia cautelare in relazione alla pena edittale: la compatibilità della misura cautelare va valutata anche rispetto alla pena astrattamente irrogabile. Nel caso di specie il giudice ha valutato che alcune fattispecie estinte per prescrizione avevano pena edittale tale da poter legittimare la custodia, mentre altre (pena non superiore a tre anni) non lo erano.
art.10 L.497/74 (legge armi)
Ramo normativo relativo ad alcune fattispecie di porto/detenzione di arma comune da sparo con pena edittale elevata: tali fattispecie possono essere idonee, di per sé, a costituire titolo per la custodia cautelare.
art.3 L.110/75
Previsione relativa all'alterazione di arma, punita con pena non superiore a tre anni: per tali reati i limiti di pena possono rendere non sussistente il titolo cautelare se il parametro di legge lo esclude (secondo art.280 c.p.p.). La Corte ha comunque accertato che il proscioglimento per prescrizione aveva riguardato l'insieme delle fattispecie del capo B), fatti salvi i reati di porto abusivo per i quali il termine prescrizionale non era maturato.
art.14 legge sulle armi
Norma richiamata in riferimento alla riduzione di pena prevista per alcune fattispecie in materia di armi; la Corte ha considerato la pena 'in astratto' (anche con eventuali riduzioni) per valutare la compatibilità della durata della custodia con la pena edittale.
Giurisprudenza Corte di Cassazione (Sez.4, n.5621/2013; n.29263/2020)
Principio consolidato: quando la custodia cautelare è fondata su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito (es. per prescrizione) anche di una sola di esse impedisce il sorgere del diritto alla riparazione solo se quella contestazione fosse, di per sé, idonea ad autorizzare la misura cautelare; viceversa, se la contestazione estinta non era autonomamente idonea, la valutazione deve essere diversa.
Massime di principio
- Se la custodia cautelare è stata disposta sulla base di più imputazioni e almeno una di esse è poi prosciolta per prescrizione, occorre verificare se la contestazione prosciolta fosse autonomamente idonea a giustificare la misura: se lo era, il proscioglimento per prescrizione può escludere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione.
- La natura del proscioglimento conta: un proscioglimento 'per prescrizione' (formula non di merito) non equivale a una assoluzione di merito; la giurisprudenza tende a escludere la riparazione quando sussiste proscioglimento non di merito su una contestazione idonea alla custodia.
- Per stabilire se una contestazione può legittimare la custodia bisogna confrontare la pena edittale della fattispecie (pena 'in astratto') con i limiti previsti dalla normativa processuale (es. art.280 c.p.p.) e valutare se la durata della custodia subita sia compatibile con tale pena.
- In sede di ricorso è essenziale produrre e indicare chiaramente il testo della sentenza di primo grado e l'esatto ambito delle pronunce (quali capi sono stati prosciolti e per quali ragioni) perché la decisione sulla riparazione si fonda sull'esatta individuazione delle contestazioni che hanno formato titolo per la custodia.
- Se si ritiene vi sia stato un travisamento dei fatti o un errore nella individuazione della fattispecie estinta per prescrizione, la difesa deve dimostrare concretamente la discrepanza tra il dispositivo/motivazione di primo grado e la lettura fatta dal giudice della riparazione; senza tale prova la giurisprudenza di legittimità tende a confermare il rigetto.
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