Cassazione Penale, Sentenza n. 13306/2023 del 30/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della sentenza di condanna per furto aggravato e per evasione, lamentando che in sede d'udienza aveva chiesto l'autorizzazione a produrre documentazione attestante il passaggio in giudicato di altra sentenza a suo carico per il riconoscimento del vincolo della continuazione; sostiene che la produzione sarebbe stata ammessa ma che la Corte d'appello non avrebbe deciso né motivato sul riconoscimento della continuazione, configurando vizio di motivazione e violazione di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il rilievo sulla continuazione non era stato articolato nei motivi di impugnazione e, nella richiesta formulata in precisazione delle conclusioni, risultava generico e non autosufficiente: il ricorrente non indicava il titolo di reato, la data del fatto né forniva elementi utili per verificare l'esistenza dell'unicità del disegno criminoso. La Corte ha richiamato il principio di autosufficienza del ricorso e la giurisprudenza secondo cui la parte deve allegare elementi utili o trascrivere/allegare i provvedimenti dedotti. Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Applicato per imporre al ricorrente il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso e della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per i criteri sul riparto degli oneri e la responsabilità del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Cass. Sez. 3, n. 30272/2021 (Albanese)
Sez. 3, n. 30272 del 08/06/2021, Rv. 282475
Affermato il principio che il giudice d'appello investito della richiesta di applicazione della continuazione non può sottrarsi alla decisione né demandarla al giudice dell'esecuzione se la richiesta è tempestiva e la parte ha assolto l'onere di allegazione; il giudice deve provvedere anche acquisendo d'ufficio gli atti indicati.
Cass. Sez. 2, n. 990/2019 (Fusco)
Sez. 2, n. 990 del 13/12/2019, dep. 2020, Rv. 278678
Richiamato il principio secondo cui l'omessa pronuncia del giudice d'appello su richiesta di applicazione della continuazione giustifica il ricorso in cassazione se la richiesta è stata formulata con specifico motivo di impugnazione.
Giurisprudenza su principio di autosufficienza del ricorso
es. Sez. 4, n. 46979/2015, Sez. 2, n. 20677/2017, Sez. 2, n. 26725/2013
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: i motivi che richiamano atti senza trascriverli o allegarli sono inammissibili per genericità e mancata autosufficienza.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione in sede d'appello è necessario formulare la richiesta in modo specifico e documentato: indicare il titolo di reato, la data del fatto e allegare o trascrivere i provvedimenti che dimostrano il giudicato.
- Se la richiesta di continuazione è tempestiva e sufficientemente allegata, il giudice d'appello non può rinviarne la decisione al giudice dell'esecuzione e deve decidere, anche procedendo d'ufficio all'acquisizione degli atti necessari.
- In cassazione i motivi devono essere autosufficienti e non meramente evasivi: richiamare atti senza riprodurli o allegarli integra causa di inammissibilità per genericità.
- La mancata specificazione e documentazione delle premesse fattuali in appello espone il ricorrente al rischio di inammissibilità del ricorso in cassazione e a sanzioni economiche (spese processuali e somme a Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
- Quando si intende far valere l'esistenza di altri procedimenti o sentenze definitive utili per il cumulo o la continuazione, è buona prassi indicare chiaramente i dati di quei procedimenti (numero, data, titolo di reato, giudice) e produrre i relativi atti o chiedere espressamente la loro acquisizione d'ufficio.
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