Cassazione Penale, Ordinanza n. 37581/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di primo grado per falso sulla propria identità o su qualità personali. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: (1) ha sostenuto che il fatto sarebbe stato erroneamente qualificato ai sensi dell'art. 495 c.p. e che, al più, avrebbe potuto integrare l'ipotesi di cui all'art. 496 c.p.; (2) ha dedotto vizi di motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo nuovo e comunque incompatibile con una rivalutazione del fatto, e il secondo motivo meramente reiterativo delle stesse doglianze già esaminate e respinte in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non proponibile perché formulato per la prima volta in sede di legittimità e fondato su un apprezzamento di fatto dei dati probatori; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché ripetitivo delle censure già dedotte in appello e già correttamente respinte. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma ritenuta integrata dalla sentenza di merito e posta a base della condanna confermata in appello.
Richiamata dal ricorrente come possibile diversa qualificazione giuridica del fatto, ma la censura è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile in cassazione.
Invocato dal ricorrente per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto; la Corte ha rilevato che la relativa censura era già stata esaminata e respinta in appello.
Cassa delle ammende
Somma aggiunta alla declaratoria di inammissibilità a carico del ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è proponibile per la prima volta una diversa qualificazione giuridica del fatto quando la censura richiede una nuova valutazione degli elementi probatori e del compendio fattuale.
- Il motivo di ricorso è inammissibile se si limita a riproporre in cassazione censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
- La richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto non può essere utilmente dedotta in cassazione con argomentazioni meramente reiterative di quelle già disattese dal giudice di merito.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 18 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37536/2025 del 18/11/2025
- ordinanza_penale · 18 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37538/2025 del 18/11/2025
- ordinanza_penale · 18 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37549/2025 del 18/11/2025
- ordinanza_penale · 18 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37550/2025 del 18/11/2025
- ordinanza_penale · 18 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37552/2025 del 18/11/2025
- ordinanza_penale · 18 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37553/2025 del 18/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →